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Prima casa, più tempo per residenza e riacquisto: la proposta nel Ddl

Di Andrea Dicanto4 Novembre 2026
Prima casa, più tempo per residenza e riacquisto: la proposta nel Ddl

Due anni per trasferire la residenza e due anni per il riacquisto in alcuni casi di vendita anticipata: il Ddl Bilancio propone di allungare termini importanti per le agevolazioni prima casa. L’articolo 41 interviene sulle scadenze fiscali; l’articolo 2 riguarda invece il Fondo di garanzia per i mutui.

Proposta, non legge approvata. Il Ddl Bilancio 2027 deve ancora essere approvato dal Parlamento e può essere modificato durante l’esame. Le misure descritte non sono, per questo solo annuncio, già in vigore.

Consulta o scarica il testo integrale della proposta (PDF, 175 pagine, circa 14 MB). Copia del documento pubblicato da Edilportale, conservata senza modifiche.

Sono misure della manovra presentata dal Governo il 28 ottobre, ancora soggette all’esame del Parlamento. Il Ddl non autorizza a ignorare una scadenza attualmente applicabile confidando nella sua futura modifica.

Residenza: da diciotto mesi a due anni

La prima modifica sostituisce il termine di diciotto mesi dall’acquisto con quello di due anni per il trasferimento della residenza nel comune dell’immobile, nel caso disciplinato dalla norma. L’allungamento proposto non coincide con l’eliminazione del requisito.

Non significa neppure che ogni acquirente debba iniziare un nuovo conteggio alla data di entrata in vigore della legge: il riferimento resta l’acquisto, mentre la disposizione transitoria stabilisce a quali atti precedenti la modifica sarebbe applicabile.

Vendita prima dei cinque anni e riacquisto

Il secondo intervento porta da uno a due anni il termine richiamato per il riacquisto dopo una vendita infraquinquennale, ai fini di evitare la decadenza nei casi ammessi. Il testo modifica inoltre il termine del credito d’imposta per riacquisto e considera anche l’alienazione dell’immobile già posseduto successiva al nuovo acquisto, entro il limite previsto.

Le disposizioni riguardano operazioni differenti. Una vendita prima dei cinque anni, una nuova compravendita e la cessione di un immobile preposseduto non vanno trattate come un unico evento con una sola scadenza.

Il primo passo resta ricostruire date e condizioni dei singoli atti. La nostra guida alle agevolazioni prima casa spiega il quadro generale; questo approfondimento riguarda le modifiche proposte dalla manovra.

La clausola per gli acquisti già effettuati

L’articolo 41 estende le modifiche anche agli acquisti e alle alienazioni precedenti all’entrata in vigore della legge, purché a quella data non siano ancora decorsi i termini previgenti. Questa condizione è decisiva: il Ddl non descrive una riapertura universale dei termini già scaduti.

Se una scadenza fosse già trascorsa, non sarebbe corretto dedurre una sanatoria automatica dal solo annuncio dei due anni. La verifica del caso concreto deve partire dalla disposizione effettivamente approvata e dalla storia dell’operazione.

La garanzia sul mutuo è un altro strumento

L’articolo 2 propone di prolungare fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni richiamate sul Fondo di garanzia prima casa e di incrementarne la dotazione per il 2028 e il 2029. Una garanzia pubblica non equivale a un contributo sul prezzo e non elimina la valutazione della banca sul finanziamento.

Per chi sta comprando, i due controlli restano separati: requisiti e scadenze delle agevolazioni fiscali da un lato, condizioni del mutuo e della garanzia dall’altro. La manovra potrebbe incidere su entrambi, ma con norme diverse.

Illustrazione editoriale originale generata con IA per BorsaMagazine. Scena simbolica, non una fotografia degli eventi o di prodotti ufficiali.

Fonti

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Disclaimer: Il presente articolo è fornito a titolo informativo e didattico, e non costituisce sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria personalizzata. Ogni decisione di investimento resta sotto la responsabilità del lettore, previa valutazione della propria situazione finanziaria e della propria tolleranza al rischio.