Salta al contenuto

Prima casa: agevolazioni, requisiti e imposte sull’acquisto

Di Andrea Dicanto6 Ottobre 2026
Prima casa: agevolazioni, requisiti e imposte sull’acquisto

Le agevolazioni prima casa riducono le imposte sull’acquisto di un’abitazione, se l’immobile e l’acquirente rispettano i requisiti previsti. Non sono un contributo sul prezzo della casa, non garantiscono l’approvazione del mutuo e non rendono automaticamente gratuita ogni spesa del rogito.

La domanda utile è quindi doppia: posso richiederle e quanto denaro devo effettivamente preparare? Questa guida distingue acquisto da privato e vendita con IVA, chiarisce il prezzo-valore, le regole per chi possiede già una casa e le scadenze che possono far perdere il beneficio. Le fonti ufficiali sono state verificate il 4 ottobre 2026; gli esempi sono simulazioni originali, non preventivi notarili o offerte di finanziamento.

Che cosa significa “prima casa” ai fini fiscali?

Nel linguaggio delle imposte sull’acquisto, “prima casa” identifica un’agevolazione da richiedere con precise condizioni. Non significa necessariamente la prima abitazione comprata nella vita. Si può avere già posseduto una casa e accedere nuovamente al beneficio, se la situazione attuale e l’operazione rispettano la disciplina.

Il vantaggio principale consiste nell’imposta di registro al 2% anziché al 9% per le compravendite non soggette a IVA, oppure nell’IVA al 4% per le vendite soggette a questa imposta. A queste aliquote si accompagnano le imposte fisse descritte sotto. Per il beneficio ordinario non esiste un limite generale di età under 36 o un tetto ISEE: quelle condizioni appartengono a misure diverse.

La scheda ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è il punto di partenza. Le dichiarazioni sui requisiti vanno rese nell’atto; non basta che un annuncio immobiliare, il mediatore o un simulatore definiscano l’abitazione “prima casa”. Prima di firmare un impegno è opportuno far verificare dal notaio i diritti già posseduti e gli acquisti precedenti.

Prima casa e abitazione principale sono la stessa cosa?

No. L’agevolazione sull’acquisto e le regole sull’abitazione principale non coincidono. Per il requisito territoriale della prima casa, di norma conta la residenza nel Comune, già presente o da trasferire entro 18 mesi. Non è automaticamente richiesto che si risieda proprio nell’appartamento comprato; esistono anche alternative legate all’attività svolta e casi particolari.

L’esenzione IMU e la detrazione degli interessi del mutuo seguono invece le proprie condizioni sull’abitazione principale. La guida dell’Agenzia alla dichiarazione dei fabbricati distingue l’abitazione principale ordinariamente esente IMU dalle categorie A/1, A/8 e A/9. La sola dicitura “prima casa” nel rogito non decide l’IMU dovuta: bisogna verificare l’uso effettivo, i requisiti applicabili e la situazione presso il Comune.

Quali imposte si pagano per comprare la prima casa?

La prima distinzione riguarda il regime fiscale della vendita. Se il venditore è un privato, la compravendita non è soggetta a IVA. Se è un’impresa, non è corretto presumere che l’IVA si applichi sempre: la vendita può essere esente oppure imponibile, secondo la disciplina e le eventuali opzioni applicabili.

Il notaio deve quindi chiarire il trattamento della specifica operazione. Nel preventivo le somme versate al fisco vanno separate dall’onorario, dall’IVA sui servizi professionali e dalle altre spese. L’imposta ipotecaria sull’acquisto, inoltre, non è il costo degli interessi di un mutuo.

Su smartphone puoi scorrere la tabella orizzontalmente.

Imposte sull’acquisto con e senza agevolazione prima casa
OperazioneCon agevolazioneSenza agevolazioneBase e altre imposte
Acquisto da privatoRegistro 2%, minimo 1.000 euroRegistro 9%, minimo 1.000 euroPrezzo-valore se richiesto e ammesso; ipotecaria 50 e catastale 50 euro
Acquisto da impresa, vendita esente IVARegistro 2%, minimo 1.000 euroRegistro 9%, minimo 1.000 euroPrezzo-valore se richiesto e ammesso; ipotecaria 50 e catastale 50 euro
Acquisto da impresa, vendita soggetta a IVAIVA 4%IVA 10% per abitazioni ordinarie; 22% per A/1, A/8 e A/9IVA sul prezzo della cessione; registro, ipotecaria e catastale 200 euro ciascuna

Il minimo di 1.000 euro riguarda l’imposta di registro proporzionale, non il totale di tutte le spese. Lo scomputo delle imposte proporzionali già versate sul preliminare o un credito per il riacquisto possono ridurre quanto resta da versare al definitivo. Non bisogna sommare due volte lo stesso tributo.

La tabella riguarda le imposte dell’acquisto immobiliare: non comprende commissione dell’agenzia, onorari, costi bancari o lavori. Le regole e i requisiti sono descritti nella sezione dell’Agenzia sui benefici prima casa.

Come funziona il prezzo-valore e come si calcola?

Quando ricorrono le condizioni, il sistema del prezzo-valore consente di calcolare l’imposta di registro sul valore catastale anziché sul prezzo pattuito. È ammesso per immobili abitativi e relative pertinenze acquistati da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciale, artistica o professionale, nelle vendite soggette a registro proporzionale. Non si applica alle compravendite soggette a IVA.

Per la prima casa la formula è rendita catastale × 1,05 × 110. Il fattore 1,05 rivaluta la rendita del 5%; 110 è il coefficiente successivo. Senza agevolazione prima casa, per il normale confronto su un’abitazione, la formula è rendita × 1,05 × 120. Non si devono applicare insieme 1,05 e un coefficiente già comprensivo della rivalutazione: significherebbe aumentare due volte la base.

La rendita si legge nella documentazione catastale, non si ricava dividendo il prezzo di vendita. Se sono comprese pertinenze con rendite autonome, bisogna considerarle nel conteggio secondo la loro situazione. Non basta conoscere i metri quadrati o il valore stimato della casa.

Il prezzo-valore va richiesto espressamente al notaio nell’atto di acquisto. Secondo la guida ufficiale, la richiesta non può essere aggiunta con un successivo atto integrativo. Nell’atto deve comunque figurare il vero corrispettivo: tassare sul valore catastale non autorizza a dichiarare un prezzo inferiore a quello effettivo.

Tra gli effetti del sistema figurano i limiti all’accertamento di valore previsti dalla legge e una riduzione del 30% degli onorari notarili. Quest’ultima non è uno sconto del 30% sull’intera fattura, sulle imposte o sul prezzo dell’immobile. Per confrontare due preventivi bisogna guardare le singole voci. La guida ufficiale all’acquisto della casa, edizione ottobre 2025 spiega condizioni e formule nei capitoli 3 e 4.

Quanto si risparmia? Tre esempi verificabili

Le simulazioni seguenti assumono la piena spettanza del beneficio, nessuna pertinenza aggiuntiva e nessuno scomputo precedente. Non comprendono le spese professionali e di finanziamento. Il confronto mostra perché il prezzo dell’abitazione, da solo, non basta per stimare le imposte.

Su smartphone puoi scorrere la tabella orizzontalmente.

Simulazioni originali: sole imposte sull’acquisto
IpotesiCalcolo agevolatoConfronto ordinarioDifferenza
Privato, prezzo 200.000 euro, rendita 700 euro, prezzo-valoreBase 80.850 euro; registro 1.617; ipotecaria e catastale 100. Totale 1.717 euroBase 88.200 euro; registro 7.938; ipotecaria e catastale 100. Totale 8.038 euro6.321 euro di imposte in meno
Impresa, prezzo imponibile IVA 200.000 euro, abitazione ordinariaIVA 8.000 euro; tre imposte fisse per 600. Totale 8.600 euroIVA 20.000 euro; tre imposte fisse per 600. Totale 20.600 euro12.000 euro di imposte in meno
Privato, rendita 200 euro, prezzo-valoreBase 23.100 euro; 2% pari a 462, elevato al minimo di 1.000; più 100. Totale 1.100 euroIl minimo va verificato anche nel calcolo ordinario, non ignoratoIl 2% teorico non è sempre quanto si versa

Nel primo esempio il calcolo completo è 700 × 1,05 × 110 = 80.850; 80.850 × 2% = 1.617. Senza beneficio, 700 × 1,05 × 120 = 88.200; 88.200 × 9% = 7.938. Il vantaggio dipende quindi sia dall’aliquota sia dal diverso coefficiente, non da una semplice sottrazione tra 9% e 2% sullo stesso imponibile.

Nel secondo esempio l’IVA si applica invece al prezzo di 200.000 euro. Una rendita catastale più bassa non riduce quell’IVA. Se il prezzo comunicato nell’annuncio è già comprensivo di IVA, prima di fare i calcoli bisogna distinguere imponibile e imposta: non si aggiunge di nuovo il 4% a una somma che già lo contiene.

Quali immobili e pertinenze possono essere agevolati?

Le categorie catastali ammesse sono A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11. Sono escluse A/1, A/8 e A/9. Il nome commerciale dell’immobile non sostituisce il dato catastale: “villa”, “appartamento di pregio” o “casa economica” in un annuncio non bastano a decidere il trattamento.

Per le pertinenze l’agevolazione riguarda una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, destinate durevolmente al servizio dell’abitazione acquistata con i benefici. Può essere ammesso anche un acquisto separato, se le condizioni sono rispettate e il legame pertinenziale è correttamente documentato.

Per esempio, una cantina C/2 e un garage C/6 possono rientrare entrambi nei limiti; due garage entrambi C/6 non ricevono automaticamente entrambi il beneficio. Non bisogna confondere questo limite quantitativo dell’agevolazione prima casa con le differenti condizioni del prezzo-valore sulle pertinenze.

Per acquisti di immobili in costruzione, unità da unire, diritti parziali o beni con classificazioni particolari serve un esame del caso. La guida dell’Agenzia ammette, in presenza delle condizioni, l’acquisto di appartamenti contigui destinati a formare un’unica abitazione con caratteristiche catastali agevolabili. Non ne deriva che ogni successivo ampliamento, cambio di destinazione o immobile non abitabile sia automaticamente ammesso.

Residenza prima casa: dove va trasferita e entro quando?

La regola ordinaria richiede che la casa si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o si impegna a trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto. L’impegno deve essere contenuto nell’atto. Per il cambio di residenza rileva la data di presentazione della dichiarazione al Comune, secondo le indicazioni dell’Agenzia.

Il termine non parte dalla consegna delle chiavi, dalla conclusione dei lavori o dall’inizio del pagamento delle rate. Per una compravendita ordinaria bisogna prenderlo dal trasferimento formalizzato al rogito. Attendere che il cantiere sia completato senza controllare la scadenza espone al rischio di decadenza.

La disciplina riconosce anche l’immobile nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività. L’Agenzia include attività non remunerate, come studio e volontariato, nelle condizioni descritte dalla sua guida. Occorrono però una situazione reale e una dichiarazione corretta: non è sufficiente un generico progetto di lavorare lì in futuro.

Chi lavora all’estero o appartiene a Forze armate e polizia

Per chi si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro, le regole richiamate dall’Agenzia richiedono almeno cinque anni di residenza o attività in Italia e individuano il Comune di nascita o quello di precedente residenza o attività prima del trasferimento. Il quinquennio non deve necessariamente essere continuativo; il trasferimento per lavoro deve già sussistere al momento dell’acquisto.

L’iscrizione AIRE, da sola, non è una formula universale di esenzione dal requisito territoriale. Le condizioni vanno documentate e verificate prima dell’atto. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la residenza nel Comune dell’immobile, ma gli altri requisiti del beneficio non scompaiono. In entrambi i casi è utile sottoporre al notaio i documenti della specifica posizione.

Si possono avere agevolazioni prima casa se si possiede già un immobile?

Sì, in alcune situazioni. Occorre però svolgere due controlli diversi: i diritti su altre abitazioni nello stesso Comune e la titolarità di abitazioni già acquistate con i benefici prima casa sul territorio nazionale. Un immobile posseduto non è sempre un ostacolo, ma non esiste neppure una deroga generale per chi promette di venderlo.

Per il controllo nel medesimo Comune rilevano, nella formulazione ordinaria, la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un’altra casa. Nel controllo nazionale sulle case già agevolate rilevano anche quote e nuda proprietà, secondo i requisiti della norma.

Su smartphone puoi scorrere la tabella orizzontalmente.

Casi ordinari: controllare sempre diritti, quote e precedenti atti
Casa già possedutaDove si trovaNuovo acquisto agevolatoAdempimento essenziale
Acquistata con benefici prima casaNello stesso Comune o in un altro Comune italianoPossibile se ricorrono gli altri requisitiImpegno nell’atto a vendere la precedente casa entro due anni dal nuovo acquisto
Acquistata senza benefici; piena proprietà esclusiva o in comunione con il coniugeNello stesso Comune della nuova casaLa casa preposseduta ordinariamente impedisce il beneficioVa venduta prima del nuovo acquisto; non basta il termine di due anni
Acquistata senza beneficiIn un Comune diversoIl solo possesso non esclude il beneficioVerificare anche assenza di altre case agevolate e gli ulteriori requisiti
Sola nuda proprietà non acquistata con il beneficioAnche nello stesso ComunePuò essere compatibileAccertare il titolo e che la nuda proprietà non sia stata acquistata con le agevolazioni
Quota in comunione con persone diverse dal coniuge, senza precedente beneficioAnche nello stesso ComunePuò essere compatibileNon trattarla automaticamente come piena proprietà esclusiva; verificare tutti i requisiti

Il termine di due anni, introdotto dalla legge di bilancio 2025, riguarda la sostituzione di una casa già acquistata con l’agevolazione. L’Agenzia lo riconosce anche per gli acquisti precedenti quando il vecchio termine annuale non era ancora scaduto al 31 dicembre 2024. Non sana indistintamente tutte le situazioni già decadute.

Esempio: chi possiede a Torino un appartamento acquistato con il beneficio e compra una nuova casa agevolabile può, con i requisiti e l’impegno corretto, vendere la precedente entro due anni. Se invece la casa di Torino è in piena proprietà esclusiva ed è stata comprata senza beneficio, per acquistare un’altra casa agevolata a Torino la regola ordinaria richiede di liberarsene prima. La differenza non dipende dal fatto che la casa vecchia venga chiamata “seconda casa”, ma dal suo titolo e dalla storia fiscale.

Comunione legale, eredità, usufrutto, acquisti del coniuge e quote rendono indispensabile una lettura degli atti. Il beneficio può riguardare anche determinate acquisizioni per successione o donazione, ma la loro tassazione non va calcolata copiando il 2% della compravendita. Questa guida non sostituisce il conteggio delle imposte su un trasferimento gratuito.

Le scadenze da non confondere: 18 mesi, due anni, un anno e cinque anni

Ogni termine risponde a una domanda diversa. Il fatto che esistano due anni per alienare la vecchia casa agevolata non prolunga a due anni ogni riacquisto e non modifica automaticamente il tempo per trasferire la residenza. Tenere un calendario scritto, collegato ai singoli atti, è più sicuro che ricordare una sola scadenza.

Su smartphone puoi scorrere la tabella orizzontalmente.

I termini ordinari delle operazioni considerate nella guida
TermineSituazioneDa quando decorreCosa non significa
18 mesiTrasferimento della residenza nel Comune, se richiestoAcquisto agevolatoNon decorre dalla fine dei lavori
Due anniVendita della precedente casa agevolata dopo il nuovo acquistoNuovo acquisto con impegno nell’attoNon è una deroga per qualsiasi casa preposseduta
Cinque anniPeriodo entro cui vendita o donazione della casa agevolata può determinare decadenzaAcquisto della casa poi cedutaNon è un divieto di vendita: bisogna valutarne gli effetti fiscali
Un annoRiacquisto dopo cessione prima dei cinque anni, per evitare la decadenzaVendita o donazione anticipataServe un acquisto effettivo e la destinazione ad abitazione principale; non basta il preliminare
Un annoCredito per riacquisto quando prima si vende e poi si compraAlienazione della precedente prima casaNon va confuso con l’ordine inverso, acquisto prima e vendita dopo
30 giorniRegistrazione del preliminare di compravenditaSottoscrizione del preliminareLa registrazione non trasferisce la proprietà

I termini riferiti a vecchi atti possono richiedere anche l’esame delle sospensioni straordinarie del periodo pandemico, descritte dall’Agenzia. Non vanno applicate come una proroga generalizzata ai nuovi acquisti. Per situazioni storiche bisogna ricostruire date, sospensioni e atti già notificati, anziché utilizzare meccanicamente un calcolatore destinato alle operazioni attuali.

Preliminare e caparra: quali imposte anticipare?

Il preliminare, spesso chiamato compromesso, obbliga le parti a concludere il contratto definitivo ma non trasferisce la proprietà. Deve essere scritto e registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione. La proposta accettata può già integrare un preliminare, se contiene gli elementi necessari: il nome del documento non decide da solo gli obblighi.

Per la registrazione sono dovuti 200 euro di imposta di registro fissa, oltre al bollo secondo la forma del contratto. Per i preliminari stipulati dal 1° gennaio 2025, sulle caparre confirmatorie e sugli acconti non soggetti a IVA si applica lo 0,5%, o l’imposta applicabile al definitivo se inferiore. L’aliquota del 3% sugli acconti non IVA appartiene alla disciplina precedente: non va riportata come regola corrente.

La quota proporzionale viene imputata all’imposta principale dovuta alla registrazione del definitivo; i 200 euro fissi e il bollo non diventano automaticamente un credito equivalente. Per una caparra di 20.000 euro, lo 0,5% corrisponde a 100 euro: è una componente fiscale del preliminare, non un costo aggiuntivo di 20.000 euro oltre al prezzo, se la caparra viene imputata al pagamento pattuito.

Se la vendita è soggetta a IVA, l’acconto sul prezzo viene fatturato con IVA e il trattamento di registro è diverso; la caparra confirmatoria non è invece, come tale, il corrispettivo della cessione. La guida dell’Agenzia descrive separatamente queste fattispecie. Bisogna far precisare nel contratto che cosa si sta pagando e chiedere il conteggio corretto, senza applicare lo 0,5% indiscriminatamente a ogni bonifico.

Registrazione e trascrizione non sono la stessa cosa. La trascrizione del preliminare nei registri immobiliari, con l’intervento del notaio, offre una tutela rispetto a successive vicende sul bene e comporta propri costi. Quando tra preliminare e rogito passa molto tempo o le somme anticipate sono importanti, conviene valutarla prima di pagare. La caparra non elimina la necessità di controllare proprietà, ipoteche e situazione dell’immobile.

Credito d’imposta per il riacquisto: chi può usarlo?

Il credito riguarda chi sostituisce un’abitazione acquistata con i benefici con un’altra agevolabile, rispettando la disciplina. Quando prima si vende e poi si compra, il riacquisto deve avvenire entro un anno dall’alienazione. Il credito prende a riferimento l’imposta di registro o l’IVA del precedente acquisto, ma non può superare quella dovuta sul nuovo.

Esempio: imposta rilevante pagata sul vecchio acquisto 2.500 euro, imposta sul nuovo 1.800 euro. Il credito massimo è 1.800 euro, non 2.500; i 700 euro di differenza non vengono rimborsati come denaro. Il credito non comprende automaticamente spese dell’agenzia, onorari notarili, imposte ipotecarie e catastali o interessi del mutuo.

Quando l’ordine è inverso, cioè si compra la nuova prima casa prima di vendere quella precedente, l’Agenzia ha chiarito che il termine di due anni per la successiva alienazione non pregiudica il credito. La risposta a interpello n. 197/2025 collega il riconoscimento al rispetto del termine: se la vecchia casa non viene alienata in tempo, viene meno anche il diritto al credito. Non è un’estensione generale a due anni del caso vendita-prima/acquisto-dopo.

Il credito può essere utilizzato nelle modalità consentite: sull’imposta di registro del nuovo acquisto, su determinate imposte relative ad atti successivi, in dichiarazione IRPEF oppure in compensazione. La scelta va concordata sulla propria situazione; non è un rimborso automatico dell’IVA in fattura. Per l’utilizzo al rogito devono risultare le richieste e gli elementi necessari, compresi gli estremi degli atti e le imposte precedenti.

Non spetta, tra gli altri casi indicati dalla guida, se il precedente acquisto non era agevolato, se il beneficio precedente è stato perso o se la nuova abitazione non possiede i requisiti. Conservare atto originario, eventuali fatture IVA e atto di vendita evita di stimare il credito sulla base di ricordi o del costo totale del precedente rogito.

Quando si perdono le agevolazioni e come intervenire?

Le principali cause di decadenza sono dichiarazioni non veritiere, mancato trasferimento della residenza quando richiesto, mancata vendita della vecchia casa agevolata entro il termine e vendita o donazione anticipata senza rispettare le condizioni di riacquisto. Le conseguenze possono comprendere maggiore imposta, interessi e sanzioni: il risparmio iniziale non va considerato definitivamente acquisito ignorando gli impegni successivi.

La cessione prima di cinque anni non è vietata. Se si vuole evitare la perdita del beneficio, però, il riacquisto entro un anno deve riguardare un immobile da destinare alla propria abitazione principale. Un semplice compromesso firmato entro l’anno non soddisfa il requisito, perché non trasferisce il bene. Inoltre, le condizioni per conservare il precedente beneficio e quelle per ottenere il credito sul nuovo acquisto vanno controllate separatamente.

Se prima della scadenza ci si accorge di non poter trasferire la residenza o rispettare l’impegno di vendita, l’Agenzia descrive procedure di istanza e riliquidazione. Per il mancato trasferimento, una richiesta tempestiva può evitare la sanzione, pur lasciando dovute la differenza d’imposta e gli interessi. Anche per la vendita anticipata senza un successivo riacquisto sono previsti percorsi da valutare prima che il termine decorra.

Dopo la scadenza può entrare in gioco il ravvedimento operoso, alle condizioni previste e tenendo conto di eventuali atti notificati. Non si tratta di cancellare il requisito o di inviare un messaggio informale al Comune. La decisione va affrontata con notaio o consulente fiscale e con l’ufficio competente, conservando istanze e ricevute. Se arriva un avviso, bisogna leggere subito termini e rimedi indicati nell’atto.

Prima casa under 36 e Consap: quali differenze?

Il beneficio fiscale straordinario “prima casa under 36” aveva un periodo di applicazione definito: atti dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023, con la prosecuzione al 31 dicembre 2024 per chi aveva sottoscritto e registrato il preliminare entro il 31 dicembre 2023. La pagina ufficiale dedicata ne descrive condizioni e disciplina transitoria.

Quella misura storica non costituisce una generale esenzione delle imposte per ogni nuovo rogito under 36 del 2026. Un giovane può avere i requisiti per l’agevolazione ordinaria al 2% o al 4%, ma l’età da sola non consente di azzerare il preventivo. Vanno distinti eventuali crediti riferiti ad atti del periodo agevolato dalle imposte di un acquisto nuovo.

Il Fondo prima casa gestito da Consap riguarda invece la garanzia pubblica del mutuo, non l’esenzione fiscale. Finanzia operazioni ammesse fino a 250.000 euro di mutuo, su abitazioni da destinare a principale e con requisiti specifici. L’accesso riguarda categorie definite, tra cui under 36, giovani coppie, nuclei monogenitoriali, conduttori IACP e famiglie numerose. Dal 3 agosto 2026 sono comprese anche determinate situazioni di disabilità permanente e familiari conviventi, alle condizioni ufficiali.

La garanzia ordinaria è sul 50% della quota capitale; può essere elevata quando ricorrono i requisiti, con la disciplina richiamata da Consap prorogata al 31 dicembre 2027. Per la domanda si passa attraverso una banca aderente: la concessione resta soggetta alla valutazione creditizia. La garanzia non cancella il debito del mutuatario e non è un anticipo regalato. Le condizioni sul possesso di altre abitazioni, anche estere, sono proprie del Fondo e non vanno copiate dalle regole fiscali del rogito.

Mutuo e liquidità: il costo non finisce con le imposte

Le imposte agevolate riducono una parte dell’esborso, non il capitale da restituire alla banca. Nel bilancio dell’acquisto occorre distinguere la quota di prezzo coperta dal mutuo dal denaro disponibile per anticipo, tributi e servizi. La caparra già versata è una parte del percorso dei pagamenti e non va conteggiata una seconda volta.

La guida della Banca d’Italia al mutuo ipotecario, aggiornata a febbraio 2026 richiama la valutazione del merito creditizio, le spese accessorie e l’imposta sul finanziamento. Per l’acquisto prima casa indica lo 0,25% sul mutuo, rispetto al 2% nel caso ordinario considerato dalla guida. Su un finanziamento di 160.000 euro, lo 0,25% è 400 euro: è una voce distinta dalle imposte sulla compravendita.

Per confrontare i finanziamenti non basta il TAN: vanno letti TAEG, prospetto informativo personalizzato, istruttoria, perizia, assicurazioni e costi non compresi nell’indicatore. La somma materialmente disponibile può essere inferiore al capitale nominale quando vengono trattenuti imposte e costi. Non bisogna presumere che ogni mutuo copra anche l’intero rogito.

Un esempio di denaro da preparare

Riprendendo l’ipotesi del privato, prezzo 200.000 euro e mutuo nominale 160.000, la differenza di prezzo è 40.000 euro. Aggiungendo 1.717 euro di imposte d’acquisto e 400 euro di imposta sul mutuo si ottengono 42.117 euro, prima di onorari, costi dell’agenzia, spese bancarie ulteriori, trasloco e lavori. Se l’imposta sul mutuo è trattenuta dall’erogazione, quel minore importo ricevuto deve comunque trovare copertura: non va sommato due volte e non va ignorato.

La cifra è soltanto una simulazione costruita con le ipotesi indicate. La quota effettivamente finanziata dipende dall’accordo e dalla valutazione della banca; eventuali anticipi già pagati vanno sottratti dal denaro ancora da consegnare, ma non dal costo complessivo dell’acquisto. È utile integrare questi passaggi nel proprio budget familiare, lasciando una riserva per gli imprevisti.

La detrazione degli interessi è un beneficio diverso

Per i mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione ordinaria è del 19% degli interessi e degli oneri ammessi, fino a una base complessiva di 4.000 euro: il massimo teorico è 760 euro, non 4.000 euro rimborsati e non il 19% di tutta la rata. Conta l’essere acquirente e intestatario del mutuo, con le condizioni sulla destinazione dell’abitazione e sui tempi della stipula.

La regola ordinaria richiede l’abitazione principale entro un anno dall’acquisto e l’acquisto nell’anno precedente o successivo al mutuo, con specifiche eccezioni. Quote tra cointestatari, capienza IRPEF e limiti applicabili possono ridurre il beneficio. Per nuovi mutui e redditi elevati va verificato anche il riordino delle detrazioni: 760 euro è un tetto teorico, non una promessa. Il riferimento consultato è il modello 730/2026, rigo E7, relativo alle spese 2025; per gli anni successivi si usano le istruzioni della dichiarazione pertinente.

Quali documenti controllare prima di firmare?

Un fascicolo ordinato permette al notaio di verificare i requisiti e all’acquirente di capire il costo prima di vincolarsi. Non tutti i documenti hanno la stessa funzione: la visura catastale serve a ricostruire identificativi e rendite, mentre la ricerca nei registri immobiliari riguarda titoli, trascrizioni e ipoteche. La regolarità urbanistica richiede le verifiche professionali pertinenti; una rendita catastale non la dimostra da sola.

  • Identità e situazione familiare: documenti personali, codice fiscale e regime patrimoniale, con gli elementi relativi al coniuge quando rilevanti.
  • Altre abitazioni: atti di acquisto, successione o donazione, quote e diritti posseduti, indicazione dei benefici fiscali utilizzati in precedenza.
  • Immobile e pertinenze: identificativi catastali, categoria e rendita, planimetrie e documentazione da sottoporre ai professionisti per i controlli necessari.
  • Requisito territoriale: residenza attuale e impegno al trasferimento, oppure documenti a sostegno dell’alternativa applicabile.
  • Prezzo e pagamenti: proposta, preliminare, quietanze di caparre e acconti, estremi dei mezzi di pagamento ed eventuale mediazione.
  • Preventivo distinto per voci: imposte, onorari e altre spese, con verifica di IVA, prezzo-valore, pertinenze e scomputi.
  • Riacquisto: vecchio rogito e imposta pagata, vendita precedente oppure impegno di alienazione, richiesta del credito se spettante.
  • Finanziamento: prospetto personalizzato, costi e condizioni di erogazione, domande di garanzia e documentazione bancaria.

Dopo l’atto, conservare il rogito, la registrazione del preliminare, i giustificativi, le dichiarazioni di residenza e gli atti della successiva vendita consente di documentare anche gli adempimenti futuri. Inserire le scadenze in agenda è parte del lavoro: avere ottenuto il beneficio al rogito non dimostra che ogni condizione successiva sia stata rispettata.

I bonus sui lavori richiedono invece un fascicolo distinto, con verifiche su interventi, pagamenti e requisiti. Non si applicano al prezzo dell’abitazione soltanto perché l’acquisto è agevolato.

Domande frequenti sulle agevolazioni prima casa

Posso ottenere l’agevolazione senza un mutuo?

Sì. Il beneficio sulle imposte dell’acquisto non richiede di finanziare l’operazione con un mutuo. Chi paga con proprie risorse deve comunque rispettare requisiti dell’immobile, titolarità di altre case, condizioni territoriali e dichiarazioni nell’atto. Senza mutuo non entra in gioco l’imposta sul finanziamento.

Posso comprare la prima casa in un Comune diverso da quello di nascita?

Sì. La regola ordinaria riguarda la residenza nel Comune dell’immobile, già presente o da trasferire entro 18 mesi, e le alternative ammesse. Il Comune di nascita è rilevante in particolari situazioni di trasferimento all’estero per lavoro, non è una condizione generale per tutti gli acquirenti.

Affittare la casa fa perdere le imposte agevolate?

La guida dell’Agenzia chiarisce che la locazione, da sola, non determina la decadenza: non comporta la vendita dell’immobile. Restano da rispettare gli altri requisiti. IMU, tassazione dell’affitto, detrazione del mutuo e condizioni di un’eventuale garanzia pubblica richiedono verifiche separate; non diventano irrilevanti.

Serve essere under 36 o avere un ISEE basso?

Non per l’agevolazione ordinaria sull’acquisto. Età e ISEE possono invece essere rilevanti per misure specifiche e garanzie. Non bisogna presentare il bonus fiscale under 36 del passato come un’esenzione generale per nuovi acquisti nel 2026.

Posso comprare da un’impresa e pagare il registro al 2%?

Sì, se la specifica vendita è esente IVA e ricorrono i requisiti prima casa. Se la vendita è soggetta a IVA, il regime agevolato è invece IVA al 4% e tre imposte fisse da 200 euro. La qualifica di impresa del venditore, da sola, non decide la risposta.

La casa vecchia va sempre venduta entro due anni?

No. Il termine riguarda la casa già acquistata con i benefici quando viene comprata prima la nuova abitazione agevolata. Per la piena proprietà ordinaria di una casa nello stesso Comune, acquistata senza benefici, può essere necessaria la vendita prima del nuovo acquisto. Se prima si vende la casa agevolata e poi si riacquista per il credito, il termine è un anno.

Una quota ereditata impedisce sempre il beneficio?

No, non basta la parola “eredità” per decidere. Bisogna verificare quota, altri comproprietari, diritti acquisiti, Comune e agevolazioni precedenti. La guida ufficiale distingue la comunione con persone diverse dal coniuge e la nuda proprietà non già agevolata. Le regole Consap sul possesso di altre case sono inoltre differenti.

Le spese notarili sono tutte detraibili nel 730?

No. Non esiste una detrazione generalizzata dell’intera fattura del rogito perché si acquista la prima casa. Per gli interessi del mutuo, le istruzioni distinguono gli oneri necessari al contratto di finanziamento dalle spese per il contratto di compravendita. Vanno identificate le singole voci e applicate le condizioni della detrazione.

Fonti e metodo

Controllo delle fonti: 4 ottobre 2026. La guida tratta le agevolazioni ordinarie sull’acquisto, distingue le misure storiche under 36 e riporta separatamente i riferimenti al mutuo. Sono state consultate fonti primarie; gli articoli analizzati nella ricerca SEO non sono utilizzati come prova delle regole fiscali.

  1. Agenzia delle Entrate — Agevolazioni per l’acquisto della prima casa: inquadramento, aliquote e requisiti.
  2. Agenzia delle Entrate — L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali, ottobre 2025: preliminare, prezzo-valore, formule, altre proprietà, decadenza e quesiti.
  3. Agenzia delle Entrate — L’acquisto con i benefici prima casa: imposte, residenza, pertinenze, termine di due anni e credito.
  4. Agenzia delle Entrate — Risposta n. 197/2025: termine di alienazione e credito quando l’acquisto precede la vendita.
  5. Agenzia delle Entrate — Agevolazioni prima casa under 36: periodo di applicazione e disciplina transitoria, non un’esenzione generale per nuovi rogiti 2026.
  6. Consap — Fondo prima casa, pagina aggiornata al 30 settembre 2026: garanzia, categorie ammesse, finanziamento massimo e domanda tramite banca.
  7. Banca d’Italia — Comprare una casa: il mutuo ipotecario in parole semplici, febbraio 2026: costi del credito e imposta sul finanziamento.
  8. Agenzia delle Entrate — Istruzioni del modello 730/2026, rigo E7: interessi del mutuo e distinzione degli oneri; riferimento alle spese del 2025.
  9. Agenzia delle Entrate — Fabbricati nella dichiarazione precompilata: abitazione principale e distinzione delle categorie soggette a IMU.

Le rendite, i prezzi e gli importi degli esempi sono ipotesi illustrative scelte dalla redazione e i calcoli sono riproducibili con le formule indicate. Non rappresentano prezzi di mercato, offerte bancarie o risparmi garantiti per una persona specifica. Le quattro tabelle sono scorrevoli su mobile. La copertina è un’immagine originale generata con IA, con chiavi e documenti anonimi: non raffigura un contratto reale. Per una decisione operativa occorre verificare gli atti e la normativa vigente con il notaio e, per i benefici in dichiarazione, con un professionista fiscale.

Richiedi informazioni per questo argomento

Disclaimer: Il presente articolo è fornito a titolo informativo e didattico, e non costituisce sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria personalizzata. Ogni decisione di investimento resta sotto la responsabilità del lettore, previa valutazione della propria situazione finanziaria e della propria tolleranza al rischio.