APE sociale fino al 31 dicembre 2027, con requisito anagrafico di 63 anni e sei mesi: è la proroga proposta dall’articolo 51 del Ddl Bilancio. Il requisito di età è soltanto una parte del controllo: l’indennità resta collegata a specifiche condizioni personali e contributive.
Proposta, non legge approvata. Il Ddl Bilancio 2027 deve ancora essere approvato dal Parlamento e può essere modificato durante l’esame. Le misure descritte non sono, per questo solo annuncio, già in vigore.
Consulta o scarica il testo integrale della proposta (PDF, 175 pagine, circa 14 MB). Copia del documento pubblicato da Edilportale, conservata senza modifiche.
Il comunicato del Governo presenta il capitolo previdenza della manovra; la disposizione sull’APE si trova nell’articolato. Il disegno di legge deve ancora completare l’iter parlamentare e non costituisce, da solo, l’apertura delle domande per il 2027.
Le categorie richiamate dal Ddl
L’articolo 51 rinvia alle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del comma 179 della legge 232/2016. Il servizio INPS sulla verifica dei requisiti descrive il quadro dell’APE sociale e distingue disoccupati nelle condizioni ammesse, persone che assistono familiari con disabilità grave, lavoratori con invalidità civile almeno del 74% e addetti alle attività gravose previste.
Non si tratta quindi di un’uscita generalizzata per qualsiasi lavoratore che compia l’età indicata. Per ciascuna categoria cambiano i controlli sulla situazione personale e, nel caso delle mansioni gravose, sull’attività svolta.
I contributi restano una verifica distinta
Il quadro INPS richiamato prevede anzianità contributive differenziate: almeno 30 anni per le categorie cui si applica quel requisito, 36 anni per le attività gravose e 32 per specifiche categorie di gravosi indicate. Per le donne sono previste riduzioni contributive legate ai figli, nei limiti della disciplina.
Questi dati descrivono le condizioni del servizio esistente, mentre il Ddl propone l’estensione al 2027 e indica l’età di 63 anni e sei mesi. La posizione concreta dovrà essere verificata sulla legge definitiva e sulle istruzioni applicabili a quell’anno, senza trasferire automaticamente scadenze di campagne precedenti.
Il limite ai redditi da lavoro
Il secondo comma dell’articolo 51 prevede l’incumulabilità del beneficio con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, con l’eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.
La soglia non è una franchigia indistinta per ogni attività: riguarda l’eccezione espressamente indicata. Un rapporto dipendente o un’attività autonoma abituale non diventano automaticamente compatibili perché producono meno di 5.000 euro.
La proroga non coincide con il nuovo fondo per le uscite
La manovra propone separatamente un fondo da 850 milioni l’anno per misure di supporto all’uscita dal mercato del lavoro da definire con un successivo provvedimento. Quel fondo e l’APE sociale hanno basi normative diverse.
La distinzione è rilevante per chi sta facendo un piano: uno stanziamento non attribuisce di per sé una nuova età di pensionamento e la proroga dell’APE non estende il beneficio a tutte le persone in difficoltà. Prima di una scelta sul lavoro servono la norma approvata e la verifica dei propri requisiti presso i canali competenti.
Illustrazione editoriale originale generata con IA per BorsaMagazine. Scena simbolica, non una fotografia degli eventi o di prodotti ufficiali.
Fonti
- Governo, comunicato del Consiglio dei ministri n. 195 del 28 ottobre 2026: Ddl Bilancio 2027
- Disegno di legge Bilancio 2027, proposta non approvata: articoli 51; PDF integrale, copia del file Edilportale
- Edilportale, file PDF originale della proposta riprodotto senza modifiche su BorsaMagazine
- INPS, APE Sociale: verifica delle condizioni personali e contributive, quadro del servizio esistente
