Forfettario fino a 100mila euro per le imposte sui redditi, ma esenzione IVA ancora a 85mila. È questa la distinzione contenuta nel comunicato sulla manovra 2027 approvata dal Governo come disegno di legge il 28 ottobre 2026. La soglia più alta proposta non comporterebbe automaticamente un’estensione identica di tutte le semplificazioni.
Il tema riguarda le partite IVA che si avvicinano al limite del regime. Per valutarlo occorre separare l’imposta sul reddito dall’IVA, distinguere ricavi e compensi dall’utile e attendere le regole approvate prima di modificare la gestione delle fatture.
Che cosa propone la manovra sulle due soglie
Il Governo indica il passaggio da 85.000 a 100.000 euro per l’accesso al regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi. Nella frase successiva precisa che, per l’esenzione dall’IVA, la soglia resta a 85.000 euro, in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea.
La separazione è quindi esplicita nella fonte originale. Descrivere la misura come “forfettario a 100mila euro senza IVA” per tutti i soggetti interessati cancellerebbe proprio il punto che il comunicato mette in evidenza.
La proposta fiscale interna e l’autorizzazione europea richiamata per l’IVA sono passaggi distinti. La sintesi non indica una data in cui il secondo limite diventerà automaticamente uguale al primo.
Ricavi e compensi non sono l’utile netto
Nella pagina informativa dell’Agenzia delle Entrate, i requisiti ordinari del regime fanno riferimento ai ricavi conseguiti o ai compensi percepiti, con le regole di verifica previste per le diverse situazioni. Non si tratta semplicemente del guadagno rimasto dopo aver sottratto tutte le spese sostenute.
È una distinzione importante quando si parla di innalzare un tetto. Un’attività con ricavi elevati e costi altrettanto elevati non può valutare l’accesso guardando soltanto al proprio utile netto. La verifica delle soglie e quella della convenienza economica rispondono a domande differenti.
I 100mila euro hanno già un altro ruolo nelle regole generali
L’Agenzia distingue il limite ordinario di 85mila euro dal superamento dei 100mila euro che, nella disciplina illustrata, determina l’uscita dal regime nello stesso anno e l’applicazione dell’IVA dalle operazioni che provocano lo sforamento.
Il fatto che la cifra di 100mila euro compaia già nelle informazioni sul forfettario non rende dunque già esistente la nuova soglia di accesso annunciata dal Governo. Cambia la funzione del numero: una cosa è un limite di uscita immediata, un’altra è il tetto ordinario proposto per le imposte sui redditi.
Il testo della manovra dovrà chiarire il coordinamento con le altre condizioni del regime. La modifica di un limite non dimostra, da sola, che tutte le cause di esclusione o le regole transitorie siano state riscritte.
Un esempio per capire il problema IVA
Si consideri, soltanto come esempio, un’attività con 90mila euro di ricavi o compensi rilevanti. L’importo è sopra 85mila e sotto 100mila: rientrerebbe numericamente nella fascia fra i due limiti annunciati.
Se l’impostazione proposta fosse confermata, essere entro il nuovo tetto delle imposte sui redditi non basterebbe quindi a dimostrare l’esenzione IVA. L’esempio serve a chiarire la separazione; non stabilisce come emettere una specifica fattura né se quella singola attività soddisfi tutti i requisiti.
Che cosa serve per valutare gli effetti reali
Per una scelta concreta serviranno il testo approvato, la decorrenza delle disposizioni e gli eventuali chiarimenti applicativi. Anche la convenienza richiede una valutazione di costi, contributi e posizione individuale: il solo limite più alto non garantisce un risparmio uguale per tutti.
La guida al regime forfettario inquadra questi elementi generali. Questo articolo mette a fuoco la specifica novità proposta per il 2027, mantenendo distinta la parte relativa all’IVA.
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