La manovra 2027 propone una exit tax sulle plusvalenze di determinate attività di chi trasferisce la residenza fiscale fuori dall’Italia. La disposizione è nell’articolo 17 del testo governativo diffuso il 30 ottobre 2026. La soglia di 800mila euro richiamata dal ddl riguarda i beni e diritti considerati dalla norma e si accompagna ad altre condizioni.
Proposta, non legge approvata. Il Ddl Bilancio 2027 deve ancora essere approvato dal Parlamento e può essere modificato durante l’esame. Le misure descritte non sono, per questo solo annuncio, già in vigore.
Consulta o scarica il testo integrale della proposta (PDF, 175 pagine, circa 14 MB). Copia del documento pubblicato da Edilportale, conservata senza modifiche.
Il testo è ancora un disegno di legge modificabile dal Parlamento. Il punto da capire è il meccanismo: individuare alcuni redditi maturati quando il soggetto era fiscalmente residente in Italia, se il trasferimento fa perdere allo Stato la possibilità di tassarli.
Chi rientrerebbe nella proposta
Per le persone fisiche il ddl richiede che il soggetto sia stato residente in Italia per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta antecedenti il trasferimento. Non basta quindi leggere il solo valore del patrimonio o la destinazione scelta.
Serve inoltre che lo spostamento comporti la perdita della potestà impositiva italiana sui redditi individuati e che il valore normale complessivo dei relativi beni e diritti sia almeno pari a 800.000 euro. Sono condizioni da verificare insieme, mantenendo il perimetro delle attività richiamate dal testo.
La cifra non rappresenta una soglia indistinta riferita a qualsiasi ricchezza della famiglia. Anche il trasferimento della residenza fiscale è un concetto da tenere separato da una vacanza, da un soggiorno temporaneo o dal semplice spostamento di un conto bancario.
La base imponibile riguarda le differenze positive
Il meccanismo proposto determina l’imposta sulla somma delle differenze positive fra valore normale dei singoli beni e diritti e relativo costo o valore d’acquisto fiscalmente rilevante. La fotografia è riferita all’ultimo giorno del periodo d’imposta precedente quello in cui ha effetto la perdita della residenza.
Un esempio puramente aritmetico aiuta: per una singola attività ipotetica ammessa, con valore normale di un milione di euro e costo fiscale di 700mila, la differenza positiva è di 300mila euro. L’imposta non si otterrebbe applicando una percentuale indistinta all’intero milione.
Questo non è un calcolo individuale del tributo. Occorrerebbe prima identificare l’attività, il suo valore fiscale e la disciplina ordinariamente applicabile alla relativa tipologia di reddito. La proposta non stabilisce un’aliquota unica per ogni bene posseduto.
Quando potrebbe applicarsi
L’articolo 17 riferisce la nuova disciplina ai soggetti per i quali la perdita della residenza fiscale italiana acquista efficacia dal 1° gennaio 2027. Il ddl prevede inoltre un decreto del Ministero dell’Economia per le disposizioni attuative.
Decorrenza proposta, approvazione della legge e applicazione concreta sono passaggi distinti. Il testo diffuso consente di analizzare il progetto, senza trasformare il suo contenuto in un’imposta già applicabile ai trasferimenti attuali.
Il differimento non sarebbe automatico
Per trasferimenti verso Stati che rispettano le condizioni indicate, il ddl contempla una possibilità di differire parte del versamento, con un acconto del 50% e un’idonea garanzia. La disciplina distingue inoltre le destinazioni ammesse e gli eventi successivi che possono incidere sull’imposizione.
Per il risparmiatore il nodo economico è quindi duplice: quali plusvalenze entrerebbero nel calcolo e quando l’eventuale imposta dovrebbe essere versata. Entrambe le risposte dipendono dalle condizioni del testo e dalla formulazione che completerà l’iter parlamentare.
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