Donare azioni, ETF o obbligazioni significa trasferire gratuitamente strumenti già presenti nel patrimonio del donante. Non è un semplice giroconto tra dossier: bisogna verificare la validità civile dell’atto, l’imposta di donazione, il valore fiscale che passa al beneficiario e l’eventuale tassazione applicata dall’intermediario durante il trasferimento.
La donazione diretta dei titoli è diversa dalla donazione di denaro con cui il beneficiario acquisterà nuovi strumenti. Nel primo caso il donatario riceve anche la storia fiscale dell’investimento, secondo regole che cambiano tra azioni, obbligazioni ed ETF. Nel secondo riceve liquidità e costruisce un nuovo prezzo di acquisto. Questa differenza può incidere più dell’imposta di donazione, soprattutto quando il portafoglio contiene forti guadagni latenti.
| Profilo | Regola essenziale | Controllo da fare |
|---|---|---|
| Forma | La donazione non modica richiede normalmente atto pubblico e accettazione | Coinvolgere il notaio prima di ordinare il trasferimento |
| Imposta di donazione | Aliquota e franchigia dipendono dal rapporto tra donante e beneficiario | Considerare anche le precedenti donazioni tra le stesse persone |
| Valore imponibile | Si determina sul valore degli strumenti secondo i criteri del Testo unico | Reperire ISIN, quantità, valori e certificazioni alla data rilevante |
| Azioni e obbligazioni | La donazione non realizza ordinariamente una plusvalenza; al donatario passa il costo del donante | Verificare il prezzo fiscale trasferito sul nuovo dossier |
| ETF e fondi | Il trasferimento può far emergere reddito di capitale già in capo al donante | Chiedere una simulazione fiscale all’intermediario prima dell’ordine |
| Titoli di Stato | L’esenzione prevista per la successione non vale automaticamente nella donazione | Includere BTP, BOT e titoli analoghi nel calcolo donativo |
| Operatività | I due dossier devono poter ricevere gli stessi strumenti | Controllare intestazione, depositaria, frazioni e mercati disponibili |
La guida riguarda persone fisiche che agiscono fuori dall’attività d’impresa. Donazioni internazionali, trust, partecipazioni di controllo, patti di famiglia, strumenti non quotati e rapporti con minori richiedono una valutazione notarile e fiscale specifica.
Che cos’è la donazione di titoli
Con una donazione il titolare si spoglia gratuitamente di uno strumento finanziario a favore di un’altra persona. L’oggetto non è il controvalore in euro, ma il titolo o la quota: per esempio 500 azioni, 80 quote di un ETF o obbligazioni per un determinato valore nominale.
Il beneficiario diventa proprietario degli strumenti trasferiti e sopporta da quel momento rischio di mercato, costi del dossier e conseguenze fiscali future. Il donante non mantiene il potere di riprenderseli perché cambia idea, salvo le limitate cause di revocazione previste dal diritto civile o le clausole validamente inserite nell’atto.
Un ordine impartito alla banca è soltanto l’esecuzione tecnica. Non sostituisce il titolo giuridico del trasferimento. Per questo bisogna definire prima la donazione e soltanto dopo coordinare notaio, intermediario di partenza e intermediario del beneficiario.
Serve l’atto notarile?
L’articolo 782 del Codice civile stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità, e deve essere accettata dal beneficiario. La prassi notarile richiede la presenza di due testimoni. La forma solenne tutela il donante, che compie un atto gratuito capace di ridurre definitivamente il proprio patrimonio.
L’eccezione riguarda la donazione di beni mobili di modico valore prevista dall’articolo 783. La modicità non ha una soglia fissa: deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. Un portafoglio da 10.000 euro potrebbe essere modesto per un patrimonio molto elevato e rilevante per un altro. Fare affidamento su questa eccezione senza una valutazione professionale espone al rischio di nullità.
Azioni, ETF e obbligazioni sono beni mobili, ma ciò non rende automaticamente “modica” la loro donazione. Quando l’importo è significativo o la pianificazione familiare è strutturale, il percorso prudente passa dall’atto pubblico.
Donazione diretta o donazione di denaro?
Le due operazioni possono avere lo stesso valore economico iniziale, ma non lo stesso risultato fiscale.
| Scelta | Che cosa riceve il beneficiario | Costo fiscale futuro | Punto critico |
|---|---|---|---|
| Donazione diretta di azioni o obbligazioni | Gli stessi strumenti posseduti dal donante | In generale il costo fiscalmente riconosciuto del donante | La plusvalenza latente non scompare, ma si trasferisce |
| Donazione diretta di ETF o fondo | Le quote del prodotto | Regole distinte per redditi di capitale e redditi diversi | Può essere applicata una ritenuta già al trasferimento |
| Donazione di denaro | Liquidità | Il prezzo dei nuovi strumenti acquistati dal beneficiario | Il donante deve prima vendere, con eventuale tassazione del realizzo |
| Vendita e donazione del netto | Liquidità al netto di imposte e costi | Nuovo costo pari agli acquisti del beneficiario | Il mercato può muoversi tra vendita, trasferimento e riacquisto |
Non esiste una soluzione sempre migliore. La donazione diretta evita una vendita preventiva e conserva l’investimento, ma trasferisce anche complessità e valori fiscali. Donare denaro semplifica il portafoglio del beneficiario, ma può richiedere al donante di realizzare guadagni o perdite prima del trasferimento.
Aliquote e franchigie dell’imposta di donazione
Dal 1° gennaio 2025 l’articolo 56 del D.Lgs. 346/1990 espone direttamente aliquote e franchigie. L’imposta si applica al valore netto attribuito a ciascun beneficiario, tenendo conto del rapporto con il donante.
| Beneficiario | Aliquota | Franchigia ordinaria |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta | 4% | 1.000.000 euro per beneficiario |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000 euro per beneficiario |
| Altri parenti fino al quarto grado; affini in linea retta; affini in linea collaterale fino al terzo grado | 6% | Nessuna |
| Altri soggetti | 8% | Nessuna |
| Beneficiario con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992 | Aliquota legata al rapporto | Imposta soltanto oltre 1.500.000 euro |
Un padre che dona alla figlia strumenti per 300.000 euro non paga il 4% su quell’atto se la franchigia personale è ancora interamente disponibile. Un amico che dona lo stesso portafoglio a un altro amico non dispone invece di franchigia ordinaria: l’imposta teorica è l’8%, cioè 24.000 euro.
L’assenza di imposta perché il valore resta sotto franchigia non elimina la necessità della forma civile richiesta, della registrazione dell’atto e delle verifiche sul costo fiscale. Franchigia tributaria e validità della donazione sono piani diversi.
Le donazioni precedenti consumano la franchigia
L’articolo 57 prevede che, ai soli fini delle franchigie, il valore attribuito al donatario sia maggiorato del valore delle precedenti donazioni ricevute dallo stesso donante. Dal 2025 il riferimento è al valore attuale dei beni e diritti già donati, con le esclusioni previste dalla norma.
Se un genitore ha già donato alla figlia beni rilevanti, non può trattare ogni nuovo trasferimento come se avesse sempre a disposizione un milione di euro. Il notaio deve ricostruire gli atti anteriori e stabilire quanta franchigia rimane. Le donazioni effettuate da madre e padre sono invece rapporti distinti perché cambia il donante.
Come si determina il valore dei titoli donati
Il valore imponibile della donazione non coincide con il prezzo fiscale di carico del donante. L’articolo 56 rinvia ai criteri degli articoli da 14 a 19 del Testo unico. Per gli strumenti finanziari conta in particolare l’articolo 16.
| Strumento | Criterio di riferimento | Documento utile |
|---|---|---|
| Azioni e titoli quotati | Valori desumibili dal mercato secondo il criterio applicabile alla donazione | Certificazione dell’intermediario e quotazioni ufficiali |
| ETF e quote di fondi | Valore risultante da pubblicazioni o prospetti redatti secondo legge o regolamento | Valore ufficiale della quota e quantità trasferite |
| Partecipazioni non quotate | Valore proporzionale del patrimonio netto risultante dal bilancio o inventario, con i correttivi previsti | Bilancio, inventario e documentazione societaria |
| Obbligazioni non quotate | Confronto con titoli analoghi quotati o altri elementi certi | Termini del prestito, emittente, cedola, scadenza e valutazione |
| Titoli di Stato | Valore determinato come per gli altri titoli della categoria | ISIN, quotazione e interessi rilevanti |
Il portafoglio deve essere identificato analiticamente: denominazione, codice ISIN, quantità, intestazione e valore. La certificazione predisposta dall’intermediario riduce il rischio di usare la fotografia sbagliata o di confondere valore nominale e valore di mercato.
La sorpresa dei titoli di Stato
BTP, BOT e altri titoli pubblici qualificati sono esclusi dall’attivo ereditario in caso di successione, ma non ricevono la stessa esclusione nella donazione. L’articolo 59 del Testo unico esclude espressamente dal beneficio donativo i titoli richiamati dalle lettere h) e i) dell’articolo 12. Il loro valore concorre quindi al calcolo dell’imposta di donazione, applicando aliquota e franchigia del beneficiario.
È uno dei motivi per cui non si deve valutare una donazione di BTP copiando il calcolo successorio. L’investitore può approfondire funzionamento, prezzo e rischi nella nostra guida pratica ai BTP, ma la scelta di trasferirli in vita richiede un confronto fiscale dedicato.
Azioni donate: la plusvalenza latente passa al beneficiario
Per le normali azioni detenute da una persona fisica, la donazione non è una cessione a titolo oneroso e non realizza di per sé la plusvalenza. L’articolo 68, comma 6, TUIR stabilisce però che il donatario assume come costo quello del donante.
Esempio: il genitore ha acquistato azioni per 20.000 euro e le dona quando valgono 50.000 euro. Ai fini dell’imposta di donazione rileva il valore determinato per l’atto, ma per la futura plusvalenza il figlio non parte automaticamente da 50.000 euro. Se il costo fiscale trasferito è 20.000 e vende a 55.000 euro, la differenza potenzialmente imponibile è 35.000 euro, al netto degli oneri ammessi.
Per la maggior parte dei redditi diversi finanziari l’aliquota ordinaria resta il 26%. Il valore indicato nell’atto non affranca la plusvalenza pregressa. Il beneficiario deve quindi ricevere anche la documentazione del costo e controllare che l’intermediario lo registri correttamente.
Obbligazioni donate: capitale e interessi vanno separati
Per le obbligazioni il costo fiscale del donante continua a essere centrale per una futura cessione o rimborso. Occorre però distinguere il differenziale di prezzo dagli interessi e dagli altri proventi maturati, che appartengono ai redditi di capitale e possono seguire regole proprie.
Prima del trasferimento è utile chiedere all’intermediario una simulazione che mostri:
- valore di mercato e valore nominale trasferito;
- costo fiscale che sarà comunicato alla banca ricevente;
- rateo cedolare o proventi maturati;
- eventuali ritenute applicate durante l’operazione;
- commissioni di trasferimento e compatibilità del titolo con il dossier di destinazione.
La nostra guida alle obbligazioni chiarisce prezzo, cedola e rendimento; nella donazione questi elementi devono essere raccordati con la certificazione fiscale del rapporto.
ETF e fondi: la donazione può generare una ritenuta immediata
Gli ETF e gli altri OICR non seguono semplicemente la regola delle azioni. La circolare 19/E del 4 giugno 2013 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il trasferimento di quote a un rapporto intestato a un soggetto diverso, anche per donazione, è fiscalmente rilevante ai fini della ritenuta sui redditi di capitale.
Se il valore delle quote alla data del trasferimento supera il costo medio ponderato del donante, la differenza positiva costituisce reddito di capitale ed è assoggettata a ritenuta. Se la differenza è negativa, non nasce una minusvalenza fiscalmente riconosciuta al donante.
Per il beneficiario si creano due riferimenti:
- per i futuri redditi di capitale, il valore delle quote alla data della donazione;
- per i redditi diversi, il costo del donante, rettificato per tenere conto degli eventuali redditi di capitale già tassati al momento del trasferimento.
È una delle situazioni in cui ordinare il trasferimento senza una simulazione può causare un addebito inatteso. Prima di donare un ETF, bisogna chiedere alla banca quali valori userà e quale liquidità deve restare disponibile per la ritenuta.
Esempio: donare azioni o venderle e donare denaro
Un genitore possiede azioni comprate per 40.000 euro, oggi valutate 100.000 euro, e vuole trasferire valore al figlio. Supponiamo, per semplicità, che la franchigia di un milione sia ancora disponibile e che non vi siano costi accessori.
| Operazione | Imposta di donazione nell’esempio | Tassazione finanziaria immediata | Situazione del figlio |
|---|---|---|---|
| Donazione diretta delle azioni | Zero, perché sotto la franchigia disponibile | Nessuna plusvalenza realizzata dal donante | Riceve azioni da 100.000 euro con costo fiscale storico di 40.000 euro |
| Vendita a 100.000 euro e donazione del netto | Zero, perché sotto la franchigia disponibile | Plusvalenza di 60.000 euro; al 26% imposta teorica di 15.600 euro | Riceve circa 84.400 euro e i successivi acquisti avranno un nuovo costo |
La donazione diretta rinvia la tassazione della plusvalenza ma non la elimina. La vendita la rende immediata e riduce la liquidità trasferibile. L’esempio non considera commissioni, perdite compensabili o regimi particolari: serve a mostrare perché valore economico, base dell’imposta di donazione e costo fiscale sono tre grandezze differenti.
Partecipazioni societarie e agevolazione per il passaggio d’impresa
Il trasferimento di partecipazioni legate a un’impresa può beneficiare, in presenza di condizioni rigorose, dell’esenzione dell’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico. La disciplina riguarda il passaggio a coniuge o discendenti e, per le società di capitali, richiede in particolare il controllo previsto dall’articolo 2359 del Codice civile e il suo mantenimento per almeno cinque anni.
Non è un’esenzione generale per qualunque pacchetto di azioni quotate presente in un dossier. Una piccola partecipazione finanziaria diversificata non diventa automaticamente passaggio d’azienda. Controllo, diritti di voto, beneficiari e impegno quinquennale vanno verificati nell’atto.
Nuda proprietà e usufrutto di azioni o quote
In una pianificazione più articolata il donante può trasferire la nuda proprietà e riservarsi l’usufrutto. L’operazione separa titolarità e godimento, ma su azioni e quote apre questioni su dividendi, voto, aumenti di capitale e rapporti con la società o l’intermediario.
La base imponibile viene ripartita usando i criteri fiscali relativi a usufrutto e nuda proprietà, collegati all’età dell’usufruttuario e ai coefficienti vigenti. Non è una funzione standard disponibile su ogni dossier retail: va progettata con notaio, società emittente e depositaria.
Come avviene il trasferimento tra dossier
- Inventario: estrarre titoli, ISIN, quantità, costo fiscale e guadagni latenti.
- Verifica preventiva: chiedere alla banca se ogni strumento è trasferibile al dossier del donatario.
- Simulazione fiscale: separare imposta di donazione, ritenute su OICR e futura tassazione.
- Atto: descrivere con precisione strumenti, valori, beneficiario ed eventuali condizioni.
- Registrazione: il notaio cura gli adempimenti collegati all’atto e il pagamento dovuto.
- Ordine alla banca: consegnare l’atto e le istruzioni conformi alle procedure degli intermediari.
- Controllo finale: verificare quantità, date, costo fiscale, ritenute e liquidità sui due rapporti.
Il trasferimento può richiedere giorni o settimane. Strumenti non trattati dalla banca ricevente, quote frazionarie o titoli depositati su circuiti diversi possono obbligare a una vendita oppure alla scelta di un altro intermediario.
Il bollo sul dossier dopo la donazione
L’imposta di donazione non sostituisce l’imposta di bollo sui prodotti finanziari. Il dossier del donante viene valorizzato per il periodo in cui ha detenuto gli strumenti; il dossier del beneficiario li include nelle comunicazioni successive secondo periodicità e date applicabili.
Non è corretto sommare automaticamente due annualità intere. Bisogna leggere i rendiconti emessi dagli intermediari e verificare valore e periodo. Anche eventuali commissioni per il trasferimento sono costi contrattuali distinti dall’imposta.
Donazioni estere e beneficiari non residenti
La territorialità dipende dalla residenza del donante, dalla localizzazione dei beni e, per gli atti formati all’estero, anche dalla residenza del beneficiario e dagli obblighi di registrazione previsti. Una donazione tra dossier esteri non è automaticamente fuori dall’imposta italiana.
Dal 2025 gli atti di donazione diretta o indiretta formati all’estero a favore di beneficiari residenti in Italia sono soggetti a registrazione in termine fisso secondo l’articolo 55. Se è dovuta anche un’imposta estera, l’articolo 56 ammette una detrazione nei limiti previsti, salvi trattati o accordi internazionali. Il coordinamento va verificato prima del trasferimento.
Effetti sulla futura successione
La donazione anticipa l’attribuzione, ma non cancella le regole che tutelano coniuge, figli e altri legittimari. Alla morte del donante, le liberalità possono rilevare per collazione, riunione fittizia e verifica delle quote di riserva. Un trasferimento fiscalmente sotto franchigia può quindi avere conseguenze civilistiche.
Per questo un portafoglio non dovrebbe essere donato osservando soltanto le aliquote. Bisogna considerare equilibrio tra eredi, bisogno finanziario del donante, diritti sui frutti, revocabilità limitata e documentazione dei valori.
Errori frequenti
- ordinare alla banca un trasferimento gratuito senza avere verificato la forma dell’atto;
- ritenere automaticamente modica una donazione soltanto perché riguarda beni mobili;
- confondere la franchigia con un’esenzione da ogni formalità;
- dimenticare le donazioni precedenti tra lo stesso donante e beneficiario;
- credere che il valore indicato nell’atto diventi sempre il nuovo costo fiscale;
- trattare un ETF come un’azione e ignorare la ritenuta sui redditi di capitale;
- considerare i BTP esenti anche nella donazione perché lo sono nella successione;
- trasferire strumenti non negoziabili presso la banca del beneficiario;
- non lasciare liquidità sufficiente per ritenute e costi;
- ignorare i diritti dei legittimari e l’equilibrio complessivo della pianificazione familiare.
Checklist prima di firmare
- Qual è l’obiettivo: trasferire proprio quei titoli oppure un valore monetario?
- Quanto vale il portafoglio ai fini della donazione?
- Qual è il costo fiscale storico di ogni strumento?
- Quali donazioni precedenti hanno già ridotto la franchigia?
- ETF e fondi genereranno una ritenuta al trasferimento?
- Il dossier del beneficiario può ricevere tutti gli ISIN?
- Il beneficiario comprende rischio e orizzonte degli strumenti ricevuti?
- Il donante conserva risorse sufficienti per le proprie esigenze?
- L’atto rispetta le quote e le aspettative degli altri legittimari?
- Intermediari e notaio hanno concordato documenti e sequenza operativa?
Domande frequenti
Posso regalare azioni a mio figlio senza venderle?
Sì, se gli intermediari possono trasferirle e la donazione viene formalizzata correttamente. Il figlio riceve in generale anche il costo fiscale del genitore ai fini della futura plusvalenza.
Sotto un milione non serve il notaio?
No. Un milione è la franchigia fiscale tra coniuge o parenti in linea retta, non la soglia della forma civile. La donazione non modica richiede l’atto pubblico anche quando non produce imposta.
La donazione di ETF è esente da tasse finanziarie?
Non necessariamente. Se il valore delle quote supera il costo medio del donante, il trasferimento a un dossier con intestatario diverso può generare reddito di capitale assoggettato a ritenuta.
Posso donare BTP senza imposta perché sono titoli di Stato?
L’esenzione dei titoli pubblici vale per l’attivo ereditario, non si estende automaticamente alla donazione. Il loro valore concorre al calcolo applicando aliquota e franchigia del beneficiario.
La donazione azzera la plusvalenza accumulata?
No. Per azioni e altri strumenti soggetti alla regola dell’articolo 68 TUIR, il donatario assume il costo del donante. La plusvalenza latente viene rinviata, non cancellata.
Le minusvalenze del donante passano al figlio?
No. Lo zainetto fiscale personale non viene trasferito insieme ai titoli. Per gli OICR, inoltre, una differenza negativa al momento della donazione non genera una nuova minusvalenza per il donante.
È meglio donare titoli o denaro?
Dipende da guadagni latenti, prodotti, costi, obiettivo familiare e capacità del beneficiario di gestire il portafoglio. La scelta va confrontata con una simulazione netta delle due alternative.
In sintesi
La donazione di strumenti finanziari richiede di tenere separati quattro piani: forma notarile, imposta di donazione, fiscalità finanziaria e trasferimento tecnico. Una franchigia disponibile può azzerare l’imposta donativa, ma non elimina l’atto richiesto né le ritenute che possono emergere sugli ETF.
Il controllo decisivo è sul costo fiscale. Per azioni e molti altri titoli passa al beneficiario il costo del donante; per gli OICR esistono riferimenti distinti per redditi di capitale e redditi diversi. Prima di firmare, notaio e intermediario devono lavorare sulla stessa lista di strumenti e sugli stessi valori.
Fonti ufficiali e istituzionali
- Codice civile, articoli 769, 782 e 783: definizione, forma della donazione ed eccezione per i beni mobili di modico valore.
- Consiglio Nazionale del Notariato – Donazioni: atto pubblico, testimoni, accettazione ed effetti della donazione.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346: Testo unico vigente dell’imposta sulle successioni e donazioni.
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139: aliquote, franchigie, donazioni anteriori e atti formati all’estero applicabili dal 2025.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 68, comma 6: costo fiscale delle attività finanziarie acquisite per donazione.
- Agenzia delle Entrate, circolare 19/E del 4 giugno 2013: trattamento di ETF e altri OICR trasferiti per donazione o successione.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 3: aliquota ordinaria del 26% sui redditi finanziari interessati.
- Consiglio Nazionale del Notariato – Guida per il cittadino “Donazioni consapevoli”: valorizzazione di azioni, obbligazioni, quote sociali e fondi.
