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Successione di azioni, ETF e obbligazioni: tasse e procedura

Di Andrea Dicanto13 Settembre 2026113 visualizzazioni
Successione di azioni, ETF e obbligazioni: tasse e procedura

Nella successione, azioni, ETF e obbligazioni entrano normalmente nell’attivo ereditario e devono essere comunicati e valorizzati secondo regole precise. La banca o il broker, ricevuta notizia del decesso, blocca in via operativa il rapporto intestato al defunto: gli eredi non possono vendere o trasferire liberamente gli strumenti finché non hanno completato gli adempimenti e dimostrato la propria legittimazione. Il passaggio mortis causa, però, non equivale a una vendita e non genera da solo una plusvalenza finanziaria.

Per gestire correttamente un dossier titoli servono tre fotografie diverse: la composizione del patrimonio alla data del decesso, il valore da indicare nella dichiarazione di successione e il valore fiscale che l’intermediario attribuirà agli strumenti trasferiti. Questi valori possono non coincidere con il prezzo pagato dal defunto né con la quotazione del giorno in cui la banca sblocca il dossier.

PassaggioChe cosa farePerché conta
1. Comunicare il decessoInformare tutti gli intermediari e chiedere certificazione dei rapporti e consistenzePermette di censire strumenti, liquidità, interessi e quote di cointestazione
2. Ricostruire il portafoglioRaccogliere ISIN, quantità, intestatari, mercati, valori e debiti collegatiEvita omissioni e doppie dichiarazioni
3. Applicare i criteri legaliDistinguere titoli quotati, fondi/ETF, partecipazioni non quotate e titoli esentiLa base successoria non segue una regola unica
4. Presentare la dichiarazioneIn via ordinaria entro 12 mesi dall’apertura della successioneL’attestazione serve anche per ottenere lo sblocco dei rapporti
5. Liquidare l’impostaCalcolare aliquota e franchigia per ciascun beneficiario, verificando le esenzioniL’imposta dipende dal rapporto di parentela e dalla quota netta ricevuta
6. Chiedere trasferimento o venditaConsegnare all’intermediario documenti, disposizioni congiunte e dossier di destinazioneGli strumenti possono essere ripartiti solo dopo la pratica successoria
7. Verificare il carico fiscaleControllare i valori caricati sui nuovi dossier prima di vendereIl valore fiscale incide sulle future plusvalenze o minusvalenze

Questa guida descrive il caso ordinario di persone fisiche e rapporti di investimento. Testamenti, eredi residenti all’estero, trust, partecipazioni di controllo, aziende, patti di famiglia e conflitti tra coeredi richiedono l’esame di un notaio o di un professionista abilitato.

Che cosa accade al dossier titoli dopo il decesso

Quando l’intermediario riceve una comunicazione documentata del decesso, deve impedire operazioni che possano alterare il patrimonio del defunto prima dell’identificazione degli aventi diritto. Il blocco non cancella gli strumenti: azioni, ETF e obbligazioni continuano a esistere e a seguire il mercato. Prezzi, cedole, dividendi, scadenze, rimborsi e operazioni societarie possono quindi maturare durante la pratica.

L’articolo 48 del Testo unico sulle successioni vieta ai debitori del defunto e ai detentori dei suoi beni di pagare somme o consegnare beni agli eredi senza la prova della dichiarazione di successione oppure, quando ricorrono le condizioni, una dichiarazione scritta che attesti l’assenza dell’obbligo. L’area Successioni dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’attestazione di avvenuta presentazione può essere richiesta nel modello ed è necessaria, tra l’altro, per lo sblocco dei conti.

Ogni banca adotta una procedura documentale coerente con i propri controlli. In genere chiede certificato di morte, dichiarazione sostitutiva relativa agli eredi, eventuale testamento pubblicato, dichiarazione di successione con attestazione, documenti e codici fiscali degli aventi diritto, oltre alle istruzioni firmate per dividere o trasferire il patrimonio. La lista concreta va richiesta subito all’intermediario.

La fotografia corretta è quella alla data di apertura della successione

La successione si apre normalmente alla data del decesso. È questa la data centrale per individuare quali strumenti appartenevano al defunto e per applicare i criteri di valutazione previsti dalla legge. Un successivo rialzo o ribasso di mercato non riscrive il valore da dichiarare, anche se cambia il valore economico effettivamente ricevuto dagli eredi.

Occorre chiedere a ciascun intermediario una certificazione analitica alla data del decesso. Un documento utile dovrebbe distinguere almeno:

  • denaro presente sul conto di regolamento;
  • azioni e altri titoli partecipativi, con quantità e codice ISIN;
  • obbligazioni e titoli pubblici, separando capitale e interessi maturati quando necessario;
  • ETF, fondi comuni e altre quote di organismi di investimento;
  • strumenti non quotati, certificati, derivati o posizioni con valorizzazione particolare;
  • rapporti cointestati e quota riferita al defunto;
  • eventuali finanziamenti, margini o passività documentabili collegati al rapporto.

Un semplice estratto conto prodotto settimane dopo può mostrare prezzi già diversi. La certificazione successoria serve invece a fissare consistenze e criteri riferiti alla data corretta.

Come si valutano azioni, ETF e obbligazioni

L’articolo 16 del D.Lgs. 346/1990 non usa il prezzo di acquisto storico. Prevede metodi diversi in base alla natura e alla negoziazione dello strumento.

StrumentoCriterio legale principaleDato da reperire
Titoli quotatiMedia dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, con dietimi o interessi maturati previsti dalla normaCertificazione dell’intermediario o serie ufficiale coerente con il mercato
Fondi comuni ed ETFValore risultante da pubblicazioni o prospetti redatti secondo legge o regolamentoValore ufficiale della quota applicabile e numero di quote
Azioni e partecipazioni non quotateQuota proporzionale del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o inventario, considerando i mutamenti successivi; regole specifiche se mancanoBilancio, inventario e documenti societari aggiornati
Obbligazioni e altri titoli non compresi nei casi precedentiConfronto con titoli quotati analoghi oppure valore ricavato da altri elementi certiCaratteristiche, scadenza, cedola, emittente e valutazione documentabile
Titoli pubblici esentiNon concorrono all’attivo imponibile, ma vanno identificati correttamenteEmittente, garanzia, ISIN e qualificazione normativa

Azioni quotate: non basta il prezzo del giorno del decesso

Per le azioni negoziate in borsa il criterio successorio ordinario è la media dei prezzi dell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione. Usare soltanto la chiusura del giorno precedente può quindi produrre un valore diverso da quello previsto dalla norma. L’intermediario o il professionista deve inoltre verificare dividendi, operazioni sul capitale e altri eventi che incidono sulla quantità o sul diritto trasferito.

ETF e fondi: serve il valore ufficiale della quota

ETF e fondi sono quote di organismi di investimento collettivo. La legge richiama il valore risultante da pubblicazioni o prospetti formati secondo la disciplina applicabile. Per evitare confusione tra prezzo di borsa, NAV e data di calcolo, è prudente usare la certificazione predisposta dall’intermediario e conservarne il dettaglio. Il numero di quote deve coincidere con la posizione alla data di apertura della successione.

Chi deve prima comprendere la struttura dello strumento può partire dalla nostra guida pratica agli ETF; ai fini successori, però, prevalgono i valori certificati e le regole fiscali, non una stima ricavata dal grafico.

Obbligazioni: quotazione, interessi e rimborso

Per un’obbligazione quotata si applica il criterio dei titoli negoziati. La norma considera anche dietimi o interessi maturati secondo il caso. Per un titolo non quotato occorre invece confrontarlo con strumenti dalle caratteristiche analoghe oppure utilizzare altri elementi certi. Valore nominale, prezzo di mercato e valore di rimborso non sono sinonimi.

Durata residua, affidabilità dell’emittente, cedola e liquidità possono rendere il prezzo molto diverso da 100. La nostra guida alle obbligazioni spiega queste differenze; la dichiarazione di successione richiede però il metodo legale e una prova conservabile.

Quali titoli di Stato sono esclusi dall’attivo ereditario

L’articolo 12 del Testo unico esclude dall’attivo ereditario i titoli del debito pubblico, tra cui BOT e CCT, e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati. Dal 2014 l’esclusione comprende anche i corrispondenti titoli emessi dagli Stati dell’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Perciò BTP, BOT e CCT italiani non concorrono normalmente alla base imponibile dell’imposta di successione. L’esenzione non va estesa per somiglianza a qualunque obbligazione pubblica o sovranazionale: occorre verificare emittente e qualificazione del singolo ISIN. Un’obbligazione bancaria, anche se investe in titoli pubblici, resta un titolo dell’emittente bancario; un ETF governativo resta una quota di fondo e non diventa un BTP posseduto direttamente.

Aliquote e franchigie dell’imposta di successione

Una volta determinato il valore netto devoluto a ciascun beneficiario, l’imposta dipende dal rapporto con il defunto. Le franchigie sono personali: si applicano alla quota complessiva ricevuta dal singolo beneficiario, non separatamente a ogni azione o ETF.

BeneficiarioAliquotaFranchigia per beneficiario
Coniuge e parenti in linea retta4%1.000.000 euro
Fratelli e sorelle6%100.000 euro
Altri parenti fino al quarto grado; affini in linea retta; affini in linea collaterale fino al terzo grado6%Nessuna franchigia ordinaria
Altri soggetti8%Nessuna franchigia ordinaria
Persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/1992Aliquota legata al rapportoImposta solo oltre 1.500.000 euro

Le aliquote colpiscono la parte eccedente la franchigia. Se una figlia riceve dal genitore un valore netto imponibile complessivo di 1.200.000 euro, l’eccedenza ordinaria è 200.000 euro e l’imposta teorica è 8.000 euro. Per calcolare la quota non si considerano soltanto gli strumenti finanziari, ma l’intera devoluzione imponibile ricevuta dalla beneficiaria, con le passività e le esclusioni ammesse.

Esempio completo con azioni, ETF e BTP

Immaginiamo un investitore vedovo che lasci a due figli, in parti uguali:

  • azioni quotate valorizzate ai fini successori in 320.000 euro;
  • ETF per 180.000 euro;
  • obbligazioni societarie per 100.000 euro;
  • BTP detenuti direttamente per 250.000 euro;
  • liquidità per 50.000 euro.

L’attivo finanziario complessivo è 900.000 euro. Supponendo che i BTP siano correttamente qualificati come titoli esclusi, la parte finanziaria imponibile dell’esempio scende a 650.000 euro. Ogni figlio riceve 325.000 euro imponibili da questi beni: importo inferiore alla franchigia personale di 1 milione. Se non vi sono altri beni, donazioni rilevanti o elementi che modifichino il calcolo, l’imposta di successione su queste quote è zero.

Ciò non significa che la pratica sia facoltativa o che tutti gli strumenti siano fiscalmente irrilevanti. La dichiarazione serve a documentare patrimonio e valori; le future vendite avranno una propria tassazione e il dossier continuerà a sostenere costi e imposta di bollo secondo le regole applicabili.

Dichiarazione di successione: termine, esonero e pagamento

La dichiarazione deve essere presentata, in via ordinaria, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l’imposta è autoliquidata dai soggetti obbligati sulla base della dichiarazione; l’Agenzia controlla poi la regolarità del calcolo. Il pagamento dell’imposta autoliquidata è previsto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

L’esonero dalla dichiarazione è limitato al caso in cui l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l’attivo non superi 100.000 euro e non comprenda immobili o diritti reali immobiliari. Le condizioni devono esistere tutte insieme. Se emergono successivamente altri beni che fanno venir meno i requisiti, nasce l’obbligo dichiarativo.

Anche nel caso di esonero fiscale, la banca deve ricevere una dichiarazione scritta dell’interessato e la documentazione che dimostri chi può disporre dei beni. Non bisogna confondere l’assenza del modello fiscale con uno sblocco automatico.

Dossier cointestato: quanto entra in successione

La cointestazione non rende automaticamente di proprietà del superstite l’intero portafoglio. Bisogna individuare la quota effettivamente riferibile al defunto considerando intestazione, provenienza delle somme, regime patrimoniale e prove disponibili. In assenza di elementi diversi si parte normalmente dalla quota risultante dal rapporto, ma una presunzione operativa può essere superata da documenti che dimostrino una titolarità differente.

La banca tende a bloccare almeno la parte riferibile al defunto. Nei rapporti a firma disgiunta, la facoltà contrattuale di operare non elimina i diritti successori degli altri eredi. Disinvestire dopo il decesso senza una base condivisa può creare responsabilità e contenzioso, anche quando il sistema informatico consente tecnicamente l’ordine.

Gli eredi devono vendere gli strumenti?

No. Dopo lo sblocco, gli eredi possono chiedere il trasferimento dei titoli su dossier intestati a loro, ripartire gli strumenti secondo accordi e quote oppure venderli e dividere la liquidità. La scelta dipende dalla divisibilità delle posizioni e dalla volontà concorde dei coeredi.

Un’azione o una quota di ETF è normalmente frazionabile per unità intere, ma un’obbligazione può avere un taglio minimo che rende impossibile una divisione perfetta. In questi casi gli eredi possono compensare con altri beni, assegnare lo strumento a uno di loro o disporre la vendita. Commissioni, spread denaro-lettera e rischio di prezzo durante l’attesa devono essere valutati prima dell’ordine.

Che cosa succede al prezzo fiscale di carico

La successione non conserva semplicemente il prezzo pagato dal defunto. L’articolo 68, comma 6, del TUIR stabilisce, per le plusvalenze finanziarie cui si applica, che nel caso di acquisto per successione il costo è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Per i titoli esenti dall’imposta successoria si assume il valore normale alla data di apertura della successione. Al costo possono concorrere gli oneri ammessi dalla norma, compresa l’imposta di successione.

Questo passaggio deve essere verificato sul nuovo dossier prima di vendere. Se un’azione dichiarata a 40 euro viene caricata per errore al vecchio prezzo storico di 12 euro, una futura vendita a 45 potrebbe produrre un calcolo fiscale incoerente. L’erede deve conservare dichiarazione, attestazione, certificazioni di valore e documenti di trasferimento.

Per ETF e fondi la tassazione dei proventi segue una disciplina specifica. La circolare 19/E del 2013 chiarisce che il trasferimento delle quote a un rapporto intestato agli eredi è fiscalmente rilevante ai fini dei redditi di capitale: l’eventuale differenza positiva tra il valore alla data di apertura della successione e il costo medio ponderato del defunto è assoggettata a ritenuta. Una differenza negativa, invece, non genera una minusvalenza fiscalmente riconosciuta al defunto. Per i successivi redditi di capitale l’erede assume il valore della quota alla data di apertura della successione; per i redditi diversi valgono i criteri successori dell’articolo 68 TUIR. Prima di disporre operazioni conviene farsi confermare per iscritto dall’intermediario valori e ritenute registrati.

Le minusvalenze del defunto passano agli eredi?

Le minusvalenze fiscali presenti nello zainetto del defunto non sono strumenti finanziari trasferibili come azioni o obbligazioni. Sono una posizione personale maturata nel rapporto tributario del contribuente. Nel caso ordinario l’intermediario non le accredita ai dossier degli eredi. È utile chiedere una certificazione finale per chiudere correttamente la posizione del defunto, senza considerarla un credito ereditario automaticamente compensabile.

Dividendi, cedole e rimborsi durante il blocco

Il blocco operativo non sospende la vita degli strumenti. Una società può distribuire dividendi, un’obbligazione può pagare la cedola o arrivare a scadenza, un ETF può distribuire proventi. Le somme vengono normalmente registrate sul rapporto bloccato e confluiscono nella gestione successoria secondo la loro maturazione e spettanza.

È importante chiedere un rendiconto aggiornato prima della divisione finale. La certificazione alla data del decesso descrive il patrimonio iniziale; i movimenti successivi spiegano come si è trasformato. Confondere queste due fotografie può portare a dividere soltanto i titoli iniziali e dimenticare liquidità generata durante la pratica.

Broker estero e strumenti depositati fuori dall’Italia

Un dossier estero non resta fuori dalla successione italiana soltanto perché l’intermediario non è residente. Se il defunto era residente in Italia, la disciplina italiana considera in linea generale beni e diritti trasferiti, anche collocati all’estero, salvo regole territoriali e convenzionali specifiche. Occorre inoltre verificare la procedura richiesta dallo Stato dell’intermediario e l’eventuale imposta estera.

Gli eredi devono reperire estratti, certificazioni, ISIN, cambi e valori utilizzabili nella dichiarazione italiana. Se esiste una tassazione successoria estera, il coordinamento e l’eventuale credito ammesso richiedono un professionista: aliquote e documenti non si possono dedurre dalla sola residenza del broker.

Errori da evitare

  • usare il prezzo di acquisto del defunto come valore della dichiarazione;
  • prendere la quotazione del solo giorno del decesso per ogni titolo quotato;
  • considerare un ETF su titoli di Stato esente come i titoli pubblici detenuti direttamente;
  • ignorare interessi maturati, dividendi, rimborsi o operazioni societarie durante il blocco;
  • ritenere che la firma disgiunta attribuisca al cointestatario superstite l’intero dossier;
  • ordinare una vendita prima di avere controllato il nuovo valore fiscale di carico;
  • applicare la franchigia a ogni singolo prodotto invece che alla devoluzione netta del beneficiario;
  • dimenticare dossier secondari, piani di accumulo, gestioni patrimoniali o broker esteri;
  • presumere che tutte le minusvalenze del defunto si trasferiscano agli eredi;
  • non chiedere l’attestazione di presentazione necessaria per accelerare lo sblocco.

Checklist dei documenti

  1. Certificato di morte o dichiarazione sostitutiva ammessa.
  2. Stato di famiglia storico e dichiarazioni sugli aventi diritto richieste.
  3. Copia del testamento pubblicato, se esiste.
  4. Certificazione di ogni banca o broker alla data del decesso.
  5. Elenco con ISIN, quantità, intestazioni e criteri di valorizzazione.
  6. Dichiarazione di successione e attestazione di avvenuta presentazione, oppure dichiarazione di esonero quando davvero applicabile.
  7. Ricevute dei pagamenti e degli eventuali controlli.
  8. Accordo o disposizione firmata dagli eredi per divisione, vendita o trasferimento.
  9. Coordinate dei dossier di destinazione compatibili con gli strumenti.
  10. Conferma del valore fiscale caricato su ciascun nuovo rapporto.

Domande frequenti

La successione di azioni genera subito una plusvalenza?

No. Il trasferimento per causa di morte non è una cessione onerosa. La tassazione dell’eventuale guadagno diventa rilevante quando l’erede vende o compie un’altra operazione fiscalmente realizzativa.

Quanto tempo ha la banca per sbloccare il dossier?

Non esiste un unico numero di giorni valido per ogni pratica. Tempi e controlli dipendono da completezza dei documenti, numero degli eredi, presenza di testamento, strumenti esteri o non trasferibili e accordo sulla divisione. Chiedere subito la lista documentale riduce i rinvii.

I BTP vanno inseriti nella dichiarazione?

I BTP detenuti direttamente sono esclusi dall’attivo ereditario imponibile in base all’articolo 12. Devono comunque essere identificati nella certificazione patrimoniale e gestiti nella pratica bancaria; il professionista che compila il modello verifica come rappresentarli correttamente.

Un ETF di BTP è esente dall’imposta di successione?

No, non per il solo fatto che il fondo investa in BTP. L’erede possiede quote dell’ETF, non direttamente i titoli pubblici contenuti nel patrimonio del fondo.

Gli eredi possono mantenere lo stesso portafoglio?

Possono chiedere il trasferimento degli strumenti compatibili sui propri dossier. La replica esatta dipende da quote ereditarie, tagli minimi, accordi tra coeredi e disponibilità dei prodotti presso l’intermediario di destinazione.

Serve sempre la dichiarazione di successione?

No, ma l’esonero è ristretto: coniuge o parenti in linea retta, attivo non superiore a 100.000 euro e nessun immobile o diritto reale immobiliare. Devono ricorrere tutte le condizioni.

Quale valore userà la banca quando l’erede venderà?

Per gli strumenti soggetti alla regola dell’articolo 68 TUIR, il riferimento successorio è il valore definito o dichiarato; per titoli esenti, il valore normale all’apertura. Il caricamento concreto va controllato perché tipologia del prodotto e modalità di tassazione possono richiedere trattamenti specifici.

In sintesi

La successione di azioni, ETF e obbligazioni non si risolve con la semplice consegna di un estratto conto. Bisogna fotografare il patrimonio alla data del decesso, applicare il criterio di valore corretto a ciascuno strumento, distinguere i titoli pubblici esenti, presentare la dichiarazione entro 12 mesi quando dovuta e ottenere lo sblocco dall’intermediario.

Il controllo finale più importante riguarda il valore fiscale trasferito agli eredi. È quel dato, insieme alla natura del prodotto, che influenzerà la tassazione di una futura vendita. Conservare certificazioni e ricevute consente di ricostruire il passaggio senza affidarsi, anni dopo, a prezzi storici incompleti.

Fonti ufficiali

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Disclaimer: Il presente articolo è fornito a titolo informativo e didattico, e non costituisce sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria personalizzata. Ogni decisione di investimento resta sotto la responsabilità del lettore, previa valutazione della propria situazione finanziaria e della propria tolleranza al rischio.