L’IVAFE è dovuta dai residenti italiani che possiedono prodotti finanziari, conti correnti o libretti di risparmio detenuti all’estero. Per azioni, obbligazioni, ETF, fondi e altri prodotti finanziari l’aliquota ordinaria è lo 0,20% del valore, mentre sale allo 0,40% per i prodotti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Sui conti correnti e libretti esteri non si applica una percentuale: l’imposta è fissa, pari a 34,20 euro per rapporto e per anno, ed è dovuta quando la giacenza media complessiva presso lo stesso intermediario supera 5.000 euro.
L’imposta va rapportata ai giorni e alla quota di possesso. Non deve essere confusa con il monitoraggio fiscale: la soglia di 15.000 euro riguarda soltanto l’esonero dal monitoraggio per depositi e conti correnti e considera il valore massimo complessivo raggiunto nell’anno. Può quindi accadere che un conto non debba pagare IVAFE ma debba essere dichiarato, oppure che debba pagare l’imposta anche se non supera la soglia prevista per il solo monitoraggio.
Questa guida riguarda soprattutto la persona fisica fiscalmente residente in Italia che opera fuori dall’attività d’impresa. Residenza, titolarità effettiva, trust, società semplici, enti non commerciali, successioni e trasferimenti internazionali possono richiedere una valutazione professionale specifica.
IVAFE in sintesi
| Attività detenuta all’estero | Regola ordinaria | Soglia o base | Proporzione |
|---|---|---|---|
| Conto corrente o libretto | 34,20 euro fissi | Dovuta se la giacenza media complessiva pro quota presso lo stesso intermediario supera 5.000 euro | Quota di possesso e giorni |
| Azioni, obbligazioni, ETF, fondi e altri prodotti finanziari | 0,20% | Valore di mercato al termine dell’anno o del periodo di detenzione | Quota di possesso e giorni |
| Prodotto finanziario in Stato o territorio a regime fiscale privilegiato | 0,40% | Stessa base prevista per gli altri prodotti finanziari | Quota di possesso e giorni |
| Deposito o conto con massimo annuo non superiore a 15.000 euro | Esonero dal solo monitoraggio | La verifica IVAFE sui 5.000 euro resta autonoma | Va comunque compilato il quadro se l’imposta è dovuta |
| Attività affidata a intermediario residente | Possibile esonero | Solo se ricorrono le condizioni di legge e flussi e redditi sono assoggettati al prelievo italiano | Verificare il rapporto concreto |
Le aliquote e le istruzioni operative riportate sono quelle applicate dal modello Redditi PF 2026 ai beni detenuti nel 2025. Prima di compilare una dichiarazione successiva bisogna sempre consultare il modello riferito al periodo d’imposta interessato.
Che cos’è l’IVAFE
IVAFE significa imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. È stata introdotta dall’articolo 19 del decreto-legge 201/2011 e svolge, per molti rapporti esteri, una funzione analoga al bollo applicato in Italia sui prodotti finanziari e sui conti. Non è però un’imposta sul rendimento: può essere dovuta anche se l’investimento perde valore, non distribuisce redditi o non viene venduto.
Il presupposto è il possesso dell’attività estera durante il periodo d’imposta. Per questo contano valore, giorni di detenzione e percentuale posseduta. Interessi, dividendi e plusvalenze seguono invece le rispettive regole sulle imposte reddituali. Pagare l’IVAFE non sostituisce quindi la dichiarazione dei redditi generati dal patrimonio.
La localizzazione non dipende semplicemente dalla nazionalità dell’emittente. Un titolo statunitense custodito in un dossier presso una banca italiana è normalmente assoggettato al bollo italiano, non all’IVAFE. Un portafoglio amministrato direttamente da un broker non residente può invece rientrare nell’IVAFE anche se comprende titoli italiani. Bisogna ricostruire dove e tramite chi è detenuto il rapporto.
Chi deve pagarla
La regola riguarda i soggetti residenti nel territorio italiano che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Per la persona fisica, la verifica della residenza va compiuta per il periodo d’imposta e non può essere risolta guardando soltanto cittadinanza, indirizzo bancario o luogo in cui è stato aperto il conto.
La disciplina del monitoraggio considera anche il titolare effettivo e, in determinate condizioni, chi ha disponibilità o potere di movimentazione. Una semplice delega operativa non rende però automaticamente il delegato proprietario dell’attività né gli trasferisce l’imposta patrimoniale: monitoraggio e IVAFE devono essere analizzati separatamente.
In caso di cointestazione ciascun soggetto indica la propria percentuale e l’imposta viene rapportata alla quota. Le istruzioni del quadro RW richiedono inoltre a ogni intestatario di esporre il valore dell’attività e la percentuale di possesso. Limitarsi a dividere informalmente il saldo senza compilare i campi corretti può alterare sia la soglia sia il calcolo.
Quali attività finanziarie sono soggette
Tra le attività normalmente rilevanti rientrano conti correnti, libretti, depositi, partecipazioni, azioni, obbligazioni, titoli pubblici esteri, quote di fondi, ETF, contratti finanziari, polizze con contenuto finanziario e altri prodotti custoditi fuori dall’Italia. Il quadro RW utilizza codici distinti per identificare la natura del bene e lo Stato estero.
La classificazione è decisiva. Un saldo di conto segue l’importo fisso di 34,20 euro, mentre un titolo custodito nello stesso rapporto segue l’aliquota percentuale. Un conto di pagamento, una liquidità remunerata o una posizione omnibus possono richiedere di leggere contratto e rendiconto anziché fidarsi dell’etichetta commerciale dell’applicazione.
Gli immobili esteri sono assoggettati all’IVIE, non all’IVAFE. Le cripto-attività, dal canto loro, hanno una specifica imposta sul valore e appositi campi dichiarativi. Accorpare immobili, cripto e strumenti finanziari sotto un’unica aliquota porta a un risultato errato.
Conti correnti esteri: soglia di 5.000 euro
Per conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero, l’IVAFE è stabilita in 34,20 euro per anno. L’importo è rapportato ai giorni di detenzione e alla quota di possesso. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza complessivo non supera 5.000 euro.
Se esistono più conti presso lo stesso intermediario, le istruzioni richiedono di sommare le giacenze medie, considerando le rispettive quote. Il test non si effettua quindi osservando ogni conto isolatamente. Rapporti presso intermediari differenti sono invece verificati per ciascun intermediario.
Esempio: una persona possiede per tutto l’anno un conto estero con giacenza media di 6.000 euro. Poiché la media supera 5.000 euro, l’IVAFE è 34,20 euro. Se il rapporto è stato aperto il 1° luglio e resta attivo per 184 giorni, l’importo indicativo è 34,20 × 184/365, cioè 17,24 euro prima degli arrotondamenti dichiarativi.
Per un conto cointestato al 50%, con giacenza media di 14.000 euro, la media pro quota è 7.000 euro e supera la soglia. Se il possesso dura tutto l’anno, l’imposta della singola persona è 17,10 euro. La soglia e il tributo vanno però ricostruiti considerando anche gli altri conti che la stessa persona possiede presso quella banca.
Più conti presso la stessa banca
L’esempio ufficiale delle istruzioni è particolarmente utile. Un contribuente possiede al 100% un conto con media di 1.000 euro e al 50% un secondo conto con media di 7.000 euro presso lo stesso intermediario. La giacenza complessiva pro quota è 1.000 + 3.500, quindi 4.500 euro: l’IVAFE non è dovuta.
Se invece il primo conto ha una media di 5.000 euro ed è posseduto al 50%, mentre il secondo ha media di 3.000 euro ed è posseduto integralmente, la giacenza pro quota diventa 5.500 euro. L’imposta è dovuta su entrambi i rapporti, rapportando 34,20 euro alle rispettive quote e ai giorni.
Il calcolo dimostra perché non basta cercare il saldo al 31 dicembre. Per la soglia dei conti si usa la giacenza media; per il monitoraggio entra invece in gioco il valore massimo complessivo raggiunto nell’anno.
Investimenti esteri: aliquota dello 0,20%
Per i prodotti finanziari diversi dai conti e dai libretti l’aliquota ordinaria è lo 0,20%, cioè due per mille. Non è prevista la franchigia di 5.000 euro propria dei conti: anche un portafoglio di importo contenuto può generare IVAFE e obbligo dichiarativo, salvo specifiche cause di esonero.
Il valore è normalmente quello di quotazione rilevato al 31 dicembre oppure al termine del periodo di detenzione se l’attività è stata ceduta prima. Per titoli non negoziati su mercati regolamentati, o esclusi dalla negoziazione, si usa il valore nominale e, in mancanza, il valore di rimborso. Il documento dell’intermediario estero è il punto di partenza, ma va controllata la coerenza con i criteri fiscali.
Esempio: un portafoglio di ETF presso un broker estero vale 80.000 euro al 31 dicembre ed è stato posseduto integralmente per tutto l’anno. L’IVAFE ordinaria è 80.000 × 0,20%, quindi 160 euro. Se un prodotto del valore di 50.000 euro viene ceduto dopo 273 giorni, il calcolo semplificato è 50.000 × 0,20% × 273/365, pari a 74,79 euro prima degli arrotondamenti.
Acquisti e vendite ripetuti richiedono un prospetto analitico. Le istruzioni indicano il criterio LIFO per individuare quali prodotti della stessa categoria si considerano ceduti e consentono, in presenza di operazioni omogenee, un’aggregazione supportata da un prospetto da conservare.
Quando l’aliquota sale allo 0,40%
Per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, l’aliquota è lo 0,40%, cioè quattro per mille. Nel quadro dichiarativo questa condizione viene segnalata con l’apposita casella. Non è prudente attribuire la maggiorazione basandosi su una lista trovata in un vecchio articolo: l’inquadramento dello Stato deve essere verificato per l’anno interessato e secondo la norma vigente.
Con un valore imponibile di 50.000 euro detenuto per tutto l’anno, l’imposta allo 0,40% è 200 euro, contro 100 euro con l’aliquota ordinaria. Domicilio dell’emittente, luogo di custodia e Stato dell’intermediario non sono sempre concetti coincidenti; quando il rapporto coinvolge più giurisdizioni è opportuno documentare il criterio utilizzato.
5.000 e 15.000 euro: due soglie diverse
| Soglia | A che cosa serve | Valore da osservare | Effetto |
|---|---|---|---|
| 5.000 euro | IVAFE su conti correnti e libretti | Giacenza media complessiva pro quota presso lo stesso intermediario | Se non viene superata, l’imposta fissa non è dovuta |
| 15.000 euro | Solo monitoraggio di depositi e conti correnti | Valore massimo complessivo raggiunto nel periodo | Se non viene superata, opera l’esonero dal monitoraggio, ma non dall’eventuale IVAFE |
| Nessuna delle due | Prodotti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi ed ETF | Valore fiscale del prodotto | Le soglie dei conti non si estendono agli investimenti |
| 12 euro | Versamento del debito IVAFE risultante | Imposta a debito complessiva | Il versamento non si esegue se il debito non supera 12 euro; non è una franchigia sul patrimonio |
Un conto con giacenza media di 4.000 euro ma picco di 20.000 euro non paga l’IVAFE fissa, ma supera la soglia del monitoraggio. Un conto con media di 6.000 euro e massimo di 10.000 euro paga invece l’IVAFE e deve essere inserito nel quadro per liquidarla, anche se non avrebbe superato autonomamente il limite del solo monitoraggio.
Un portafoglio di titoli da 3.000 euro non beneficia né della soglia di 5.000 né di quella di 15.000 euro, perché entrambe riguardano depositi e conti secondo finalità differenti. L’investimento segue la disciplina ordinaria dei prodotti finanziari.
Quadro RW o quadro W del 730
Nel modello Redditi Persone Fisiche, monitoraggio e liquidazione dell’IVAFE passano dal quadro RW. Dal modello 730 è possibile comunicare gli investimenti e le attività estere e determinare IVAFE, IVIE e imposta sulle cripto-attività attraverso il quadro W. Le istruzioni del 730 rinviano, per i dettagli di compilazione, a quelle del quadro RW.
Il quadro va compilato anche se l’attività è stata dismessa durante l’anno. In quel caso si indicano il valore e il periodo effettivo di detenzione. Se il contribuente deve adempiere soltanto al monitoraggio e non liquidare alcuna imposta, utilizza l’apposita casella prevista dal modello.
Le attività in valuta vanno convertite in euro con i cambi individuati dall’Agenzia delle Entrate per il periodo rilevante. Usare indiscriminatamente il cambio del 31 dicembre per ogni acquisto, vendita e giacenza può produrre valori non coerenti con le istruzioni.
Quando l’intermediario italiano evita il quadro
Le istruzioni prevedono un esonero per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, quando i flussi e i redditi sono stati assoggettati alle ritenute o imposte sostitutive applicabili.
Non basta però che il bonifico passi da una banca italiana. Un semplice conto di appoggio non trasforma un broker estero in intermediario residente né dimostra che ogni reddito abbia subito il corretto prelievo. La guida sul regime amministrato e dichiarativo chiarisce la differenza tra calcolo fiscale eseguito dal sostituto e report informativo consegnato al cliente.
IVAFE, redditi e doppia imposizione
L’IVAFE colpisce il valore dell’attività e non sostituisce le imposte sui suoi frutti. Un conto può generare interessi esteri; azioni ed ETF possono produrre dividendi, distribuzioni e plusvalenze. Ognuna di queste componenti deve essere classificata separatamente.
Per gli ETF esteri, ad esempio, la tassazione dei proventi dipende dalla disciplina degli OICR, mentre l’IVAFE dipende dal valore del prodotto detenuto tramite il rapporto estero. Analogamente, la guida sui dividendi esteri e la doppia imposizione riguarda il reddito distribuito, non l’imposta patrimoniale sul dossier.
Dall’IVAFE può essere sottratto, nei limiti dell’imposta italiana, il credito spettante per un’imposta patrimoniale definitiva pagata nello Stato estero sulla stessa attività. Non ogni costo del broker o ritenuta sul reddito è però una patrimoniale: servono natura del tributo, prova del pagamento definitivo e riferibilità allo stesso bene.
Saldo, acconti e codici tributo
Nel modello Redditi PF l’IVAFE segue modalità e scadenze previste per l’IRPEF, comprese le regole su saldo e acconti. Per il modello F24 il codice 4043 identifica il saldo, il 4047 il primo acconto e il 4048 il secondo acconto o l’acconto in unica soluzione. Nel 730 il risultato viene gestito nel prospetto di liquidazione secondo la situazione del contribuente e del sostituto.
Le scadenze possono essere prorogate o differire per specifiche categorie. Una guida evergreen non deve quindi sostituire il calendario ufficiale dell’anno di presentazione. Le istruzioni Redditi PF 2026 precisano inoltre che il versamento non va eseguito quando l’importo a debito non supera 12 euro.
Documenti da conservare
- contratto di apertura e condizioni del rapporto estero;
- rendiconti periodici e documento con valore al 31 dicembre;
- giacenza media e valore massimo annuo di ogni conto;
- date di apertura, chiusura, acquisto e vendita;
- percentuali di proprietà e documenti delle cointestazioni;
- dettaglio di titoli, fondi, ETF e liquidità;
- cambi utilizzati per convertire i valori in euro;
- prospetto analitico delle operazioni aggregate;
- prova di eventuali imposte patrimoniali definitive pagate all’estero;
- report fiscale del broker, verificato rispetto ai documenti originari.
Il report predisposto dal broker è utile, ma non trasferisce automaticamente all’intermediario estero la responsabilità della dichiarazione italiana. Va controllato soprattutto quando il conto è stato trasferito, cointestato, chiuso durante l’anno o contiene più valute e categorie di strumenti.
Procedura pratica di controllo
- Verificare la residenza fiscale per l’anno interessato.
- Elencare ogni rapporto e attività detenuta fuori dall’Italia, anche se chiusa o venduta.
- Separare conti e libretti dai prodotti finanziari.
- Raggruppare i conti presso lo stesso intermediario e calcolare la giacenza media pro quota.
- Rilevare il valore massimo dei conti per il test del monitoraggio.
- Determinare valore finale o valore alla cessione dei prodotti finanziari.
- Calcolare giorni e percentuale di possesso.
- Verificare l’eventuale aliquota dello 0,40% e documentarne il motivo.
- Convertire gli importi in valuta con i cambi corretti.
- Separare IVAFE, redditi esteri e altre imposte.
- Compilare il quadro RW o, quando utilizzabile, il quadro W del 730.
- Conservare calcoli e documentazione insieme alla dichiarazione.
Errori frequenti
- Usare 5.000 euro come esonero generale: la soglia riguarda la giacenza media di conti e libretti, non ETF, azioni o obbligazioni.
- Confondere 15.000 euro con l’IVAFE: è un limite del solo monitoraggio per depositi e conti.
- Guardare solo il 31 dicembre: un’attività venduta durante l’anno può comunque dover essere dichiarata e tassata.
- Verificare ogni conto separatamente: presso lo stesso intermediario le giacenze medie vanno aggregate.
- Dimenticare quota e giorni: l’imposta deve essere proporzionata.
- Applicare l’IVAFE agli immobili: gli immobili esteri seguono l’IVIE.
- Trattare il broker report come dichiarazione: rimane necessario verificarne dati e criteri.
- Scambiare una ritenuta sul reddito per imposta patrimoniale: non sono crediti equivalenti.
- Ritenere che il quadro serva solo se c’è imposta: monitoraggio e liquidazione hanno presupposti distinti.
- Ignorare il quadro W: il 730 può gestire attività estere e IVAFE nei casi ammessi.
Domande frequenti
Quanto si paga di IVAFE su un conto estero?
34,20 euro per rapporto e per anno, rapportati a quota e giorni, se la giacenza media complessiva pro quota presso lo stesso intermediario supera 5.000 euro.
Con 5.000 euro esatti si paga?
No, la regola richiede che la giacenza media superi 5.000 euro. Devono però essere considerati insieme gli altri conti presso il medesimo intermediario.
La soglia di 15.000 euro evita sempre il quadro?
No. Riguarda il solo monitoraggio di depositi e conti correnti. Se è dovuta l’IVAFE, il quadro va compilato; inoltre la soglia non si estende agli altri investimenti.
Un conto chiuso durante l’anno va dichiarato?
Sì, quando ricorrono i presupposti. Il quadro riguarda anche attività dismesse nel periodo e l’imposta viene rapportata alla durata effettiva.
Quanto si paga su ETF e azioni presso un broker estero?
In via ordinaria lo 0,20% del valore fiscale, proporzionato a quota e giorni. L’aliquota è lo 0,40% per prodotti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Il valore da usare è la media annua del portafoglio?
No. Per i prodotti finanziari si parte normalmente dal valore di mercato al 31 dicembre o alla fine del periodo di detenzione. La giacenza media è invece il criterio della soglia per conti e libretti.
Se l’investimento è in perdita l’IVAFE non si paga?
La perdita non esclude l’imposta, perché l’IVAFE colpisce il valore posseduto e non il rendimento.
Posso dichiarare l’IVAFE con il 730?
Sì. Il quadro W del 730 consente di comunicare attività estere e determinare IVAFE, IVIE e imposta sulle cripto-attività nei casi in cui il contribuente utilizza quel modello.
Una banca italiana collegata al broker elimina l’obbligo?
Non necessariamente. Un conto di appoggio non equivale a gestione o amministrazione dell’attività da parte di un intermediario residente con applicazione dei prelievi italiani.
Le imposte estere riducono sempre l’IVAFE?
No. È rilevante l’eventuale imposta patrimoniale definitiva sulla stessa attività, entro il limite dovuto in Italia, non una generica ritenuta su interessi o dividendi.
Fonti normative e istituzionali
- Normattiva, decreto-legge 201/2011, articolo 19: istituzione, soggetti, base, aliquote e proporzione dell’IVAFE.
- Normattiva, decreto-legge 167/1990, articolo 4: monitoraggio degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero.
- Agenzia delle Entrate, Redditi PF 2026, Fascicolo 2: istruzioni del quadro RW, valori, soglie, aliquote, esempi e versamento dell’IVAFE.
- Agenzia delle Entrate, quadro W del 730/2026: utilizzo del 730 per monitoraggio e liquidazione di IVAFE, IVIE e imposta sulle cripto-attività.
- Agenzia delle Entrate, scadenzario IVAFE 2026: saldo, primo acconto, modello F24 e codici tributo 4043 e 4047.
- Agenzia delle Entrate, ricerca codici tributo: codici IVAFE 4043, 4047 e 4048.
Contenuto aggiornato al 4 settembre 2026. Regole, modelli, cambi, scadenze e qualificazione di uno specifico rapporto possono cambiare. La guida è informativa e non sostituisce il controllo di un commercialista o di un professionista abilitato.
