Il quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche serve a dichiarare gli investimenti, le attività finanziarie e le cripto-attività detenute all’estero da soggetti residenti in Italia. Va compilato per il monitoraggio fiscale e, quando dovute, per liquidare IVAFE, IVIE e imposta sul valore delle cripto-attività. L’obbligo può esistere anche senza redditi, senza vendite e persino quando il conto o l’investimento è stato chiuso durante l’anno.
La soglia di 15.000 euro non è un esonero generale: riguarda soltanto depositi e conti correnti bancari esteri e considera il valore massimo complessivo raggiunto nel periodo. Azioni, ETF, obbligazioni, fondi e altri investimenti non beneficiano di quella soglia. Inoltre il quadro resta necessario se deve essere calcolata l’IVAFE, anche quando il conto è esonerato dal solo monitoraggio.
La guida segue le istruzioni ufficiali Redditi PF 2026, riferite alle attività detenute nel 2025. Il modello dell’anno interessato resta sempre la fonte operativa da utilizzare: numerazione, campi e adempimenti possono essere modificati.
Quadro RW in sintesi
| Situazione | Monitoraggio RW | Imposta nel quadro | Nota essenziale |
|---|---|---|---|
| Conto estero con massimo complessivo non superiore a 15.000 euro | In genere esonerato | RW necessario se è dovuta l’IVAFE | Per l’imposta conta la giacenza media complessiva presso lo stesso intermediario |
| Conto estero con massimo superiore a 15.000 euro | Sì | IVAFE solo se ne ricorrono i presupposti | Valore massimo e giacenza media sono grandezze diverse |
| ETF, azioni, obbligazioni o fondi presso broker estero | Sì, senza franchigia generale | IVAFE quando dovuta | Si indicano valore iniziale, finale, quota e periodo |
| Attività venduta o conto chiuso nell’anno | Sì, se soggetto all’obbligo | Rapportata al periodo, quando prevista | La chiusura prima del 31 dicembre non cancella l’adempimento |
| Rapporto amministrato da intermediario residente | Possibile esonero | Prelievi gestiti dall’intermediario se ricorrono le condizioni | Non basta un semplice bonifico attraverso una banca italiana |
| Contribuente che usa il 730 | Quadro W | Quadro W | Le istruzioni rinviano ai criteri del quadro RW |
A che cosa serve il quadro RW
Il quadro riunisce due funzioni. La prima è informativa: rende conoscibili all’Amministrazione finanziaria gli investimenti e le attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. La seconda è liquidatoria: consente di determinare le imposte patrimoniali collegate al possesso di immobili, prodotti finanziari e cripto-attività.
Monitoraggio e tassazione dei redditi non coincidono. Dichiarare un ETF nel quadro RW non significa avere dichiarato anche le distribuzioni o la plusvalenza. Interessi, dividendi, redditi di capitale e redditi diversi possono richiedere i quadri RM, RT o RL; la colonna 14 dell’RW segnala il collegamento con i quadri reddituali oppure la circostanza che il bene sia infruttifero o produrrà redditi in futuro.
Il quadro non è una comunicazione facoltativa del broker. È parte della dichiarazione annuale del contribuente e deve essere supportato da rendiconti, contabili, cambi e calcoli conservati in modo verificabile.
Chi è obbligato alla compilazione
L’articolo 4 del decreto-legge 167/1990 indica persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono investimenti, attività finanziarie estere o cripto-attività suscettibili di produrre redditi imponibili. Questa guida si concentra sulla persona fisica, ma l’obbligo non è limitato a dipendenti o investitori privati.
Rilevano proprietà e altri diritti reali. Usufruttuario e nudo proprietario possono essere entrambi obbligati perché entrambi si trovano in una posizione potenzialmente collegata ai redditi esteri. Anche l’acquisizione per successione o donazione non elimina l’obbligo: conta la detenzione nel periodo.
La residenza fiscale va verificata per l’anno di riferimento. Cittadinanza, residenza anagrafica dichiarata al broker e Stato del conto sono elementi diversi. Nei casi di trasferimento da o verso l’estero, doppia residenza o applicazione di una Convenzione, la conclusione deve precedere qualsiasi calcolo del quadro.
Quali investimenti e attività vanno indicati
Le istruzioni distinguono investimenti patrimoniali e attività estere di natura finanziaria. Gli investimenti sono beni collocati all’estero suscettibili di produrre reddito imponibile, anche se nell’anno non hanno generato alcun reddito. Le attività finanziarie sono rapporti dai quali possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera.
| Gruppo | Esempi | Documento principale | Attenzione |
|---|---|---|---|
| Conti e depositi | Conti correnti, libretti, depositi bancari, valute estere | Estratti conto, giacenza media e massimo annuo | La soglia di 15.000 euro riguarda solo il monitoraggio |
| Titoli e fondi | Azioni, obbligazioni, titoli pubblici, ETF, OICR | Rendiconto del broker e contabili | Nessuna franchigia generale di 15.000 euro |
| Contratti finanziari | Derivati, finanziamenti, pronti contro termine, prestito titoli | Contratto e valorizzazione | Individuare correttamente controparte e Stato |
| Previdenza e assicurazioni | Fondi pensione esteri non obbligatori, polizze vita e capitalizzazione | Certificazione dell’ente o compagnia | Possibili esoneri se interviene un intermediario residente |
| Beni patrimoniali | Immobili, preziosi, opere d’arte, imbarcazioni detenuti all’estero | Atti, perizie, registri e valori locali | Gli immobili seguono anche la disciplina IVIE |
| Cripto-attività | Wallet, conti digitali e altri sistemi di conservazione | Storico delle piattaforme e wallet | Seguono campi e imposta specifici, non la soglia dei conti bancari |
Rientrano anche attività finanziarie italiane detenute all’estero, beni collocati in cassette di sicurezza estere e attività estere detenute in Italia fuori dal circuito degli intermediari residenti. La nazionalità dell’emittente, da sola, non risolve quindi il problema: servono luogo e struttura di detenzione.
Broker estero: che cosa riportare
Un conto titoli presso un broker non residente richiede di separare liquidità e strumenti. Il saldo di cassa può essere un deposito o conto; azioni, obbligazioni, ETF e fondi sono prodotti finanziari. Il solo valore totale del portafoglio mostrato in homepage raramente contiene tutte le informazioni necessarie.
Per ciascuna attività occorrono almeno data di inizio e fine possesso, valore iniziale, valore finale o alla cessione, Stato estero, percentuale posseduta e criterio di valorizzazione. Se il broker consente più sottoconti o valute, bisogna capire quali posizioni possano essere aggregate secondo le istruzioni.
Il tax report predisposto dall’intermediario è un supporto e non una certificazione dell’Agenzia delle Entrate. Trasferimenti di dossier, operazioni societarie, strumenti delistati e dati mancanti sul costo possono rendere necessario ricostruire i valori dalle contabili. La guida sui costi di un broker aiuta inoltre a distinguere commissioni e conversioni dal valore fiscale da monitorare.
Conti esteri e soglia di 15.000 euro
Depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero sono esonerati dal monitoraggio se il valore massimo complessivo raggiunto durante il periodo d’imposta non supera 15.000 euro. Il limite non si applica a ogni movimento, ma al massimo complessivo dei rapporti interessati secondo i criteri del modello.
L’esonero non opera se è dovuta l’IVAFE. Un conto con giacenza media superiore a 5.000 euro può richiedere il quadro per liquidare l’imposta fissa anche quando il valore massimo non supera 15.000 euro. Viceversa, un conto può avere una media inferiore a 5.000 euro e un picco superiore a 15.000: in questo caso non paga l’imposta fissa, ma deve essere monitorato.
Il canonico sull’IVAFE per conti e investimenti esteri sviluppa aliquote, aggregazione delle giacenze, giorni e quote senza confondere l’imposta con l’obbligo informativo.
Investimenti: nessun esonero generale di importo
La soglia dei 15.000 euro non si estende a titoli, fondi, partecipazioni, contratti finanziari o immobili. Un portafoglio estero di modesto valore può quindi dover essere indicato anche se non produce redditi e non viene movimentato.
La formula “non ho venduto” non è un esonero. Il monitoraggio riguarda la detenzione e le attività vanno indicate indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi nel periodo. L’assenza di distribuzioni o plusvalenze può incidere sui quadri reddituali, non elimina automaticamente l’RW.
Attività chiuse o vendute durante l’anno
Il quadro riguarda tutto il periodo d’imposta, non soltanto la fotografia del 31 dicembre. Un conto chiuso a giugno, un ETF venduto a settembre o un immobile ceduto durante l’anno restano rilevanti quando ne ricorrono i presupposti. Si indicano il valore alla fine del periodo di detenzione e, per le imposte che lo richiedono, i giorni o i mesi effettivi.
Azzerare la riga perché il saldo finale è zero nasconde l’attività effettivamente detenuta. Il rendiconto di chiusura, le contabili di vendita e la data di trasferimento sono necessari per rappresentare correttamente la posizione.
Cointestazioni, deleghe e disponibilità del conto
Per prodotti in comunione o cointestati, ciascun intestatario è tenuto alla compilazione con riferimento all’intero valore, indicando la propria percentuale di possesso. Non si riporta semplicemente metà del saldo come se fosse l’unico valore del rapporto: il modello separa valore e quota.
Chi ha una delega al prelievo o alla movimentazione può essere soggetto al monitoraggio. Le istruzioni escludono la mera delega a operare per conto dell’intestatario in situazioni come quella dell’amministratore di una società. La distinzione dipende dalla disponibilità sostanziale del patrimonio e non dal nome assegnato alla procura.
Nella colonna 2 si utilizza il codice previsto per il delegato alla movimentazione oppure quello per il titolare effettivo. È importante non confondere questi ruoli con la quota proprietaria della colonna 5.
Titolare effettivo e partecipazioni estere
L’obbligo può riguardare chi non possiede direttamente il bene ma ne è titolare effettivo secondo la normativa antiriciclaggio. Per partecipazioni in società estere di Paesi collaborativi si indica normalmente il valore della partecipazione, la percentuale e l’identificativo della società.
Quando nella catena vi sono società residenti in Paesi non collaborativi, le istruzioni prevedono un approccio “look through”: al ricorrere delle condizioni si supera la partecipazione formale e si rappresentano gli investimenti e le attività sottostanti. Per fondazioni, trust e altre entità il trattamento richiede di ricostruire patrimonio, poteri e percentuale attribuibile.
Queste situazioni non si prestano a una compilazione automatica basata sul solo organigramma. Occorrono statuti, registri, bilanci, accordi, catena partecipativa e verifica aggiornata della titolarità effettiva.
Quando opera l’esonero per intermediario residente
Il quadro non va compilato per attività affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti e per contratti conclusi attraverso il loro intervento quando i flussi e i redditi sono stati assoggettati alle ritenute o imposte sostitutive applicabili. Devono ricorrere entrambe le componenti sostanziali dell’esonero.
Un conto italiano usato soltanto per inviare denaro a una piattaforma estera non è sufficiente. Neppure un report in lingua italiana prova che il broker sia un sostituto d’imposta residente. L’approfondimento sul regime amministrato e dichiarativo spiega chi calcola il prelievo e quali responsabilità restano al contribuente.
Esoneri per alcune attività lavorative all’estero
Le istruzioni prevedono specifici esoneri per persone che lavorano all’estero per lo Stato italiano o presso determinate organizzazioni internazionali e per lavoratori frontalieri, limitatamente alle attività detenute nel Paese in cui svolgono l’attività. Requisiti, durata e rapporto con la residenza fiscale devono essere verificati con attenzione.
Per i frontalieri, l’esonero richiede che il lavoro all’estero sia svolto continuativamente per la maggior parte del periodo e che, entro sei mesi dalla cessazione, le attività vengano dismesse o riportate in Italia. Se la condizione non è rispettata, può riemergere l’obbligo per tutto il periodo.
Come determinare valore iniziale e finale
La colonna 7 accoglie il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione. La colonna 8 riporta il valore alla fine dell’anno o al termine del possesso. Per conti correnti e libretti, la colonna 8 utilizza invece la giacenza media secondo le istruzioni.
Per prodotti quotati si usa normalmente il valore di mercato al 31 dicembre o alla data finale di detenzione. Per titoli non negoziati, o esclusi dalle negoziazioni, si passa al valore nominale e, se manca, al valore di rimborso. Per gli immobili i criteri cambiano in funzione anche dello Stato e dell’esistenza di valori catastali riconosciuti.
Il criterio adottato è dichiarato con un codice nella colonna 6. Cambiare metodo soltanto perché produce un valore più basso non è corretto: bisogna applicare la gerarchia prevista per quella categoria di bene.
Valuta estera e tassi di cambio
Gli importi devono essere espressi in euro. Le istruzioni rinviano ai cambi individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ai fini delle norme del TUIR. La data rilevante dipende dal valore che si sta convertendo: acquisto, inizio periodo, fine detenzione o valore finale.
Un broker può mostrare il controvalore corrente con un cambio commerciale istantaneo. Quel numero è utile per orientarsi, ma non sostituisce necessariamente il cambio fiscale richiesto. Il prospetto di lavoro deve conservare valore originario, valuta, cambio, data e risultato in euro.
Aggregazione e criterio LIFO
In presenza di più operazioni della stessa natura, le istruzioni consentono di aggregare attività omogenee caratterizzate dai medesimi codici di investimento e Stato estero. L’aggregazione non significa perdere il dettaglio: va predisposto e conservato un prospetto delle singole operazioni, esibibile su richiesta.
Quando vengono ceduti prodotti della stessa categoria acquistati in tempi e prezzi diversi, le istruzioni RW indicano il criterio LIFO, considerando ceduti per primi quelli acquisiti più recentemente. Per un gruppo aggregato si riportano valori complessivi iniziali e finali, media ponderata dei giorni e imposta complessiva.
Raggruppare strumenti con Stato o codice diversi rende il rigo non verificabile. Al contrario, creare una riga per ogni micro-operazione può essere inutile se le condizioni per l’aggregazione sono soddisfatte e il prospetto analitico è conservato.
Come leggere le colonne del quadro RW
| Colonne | Informazione | Controllo pratico |
|---|---|---|
| 1–2 | Titolo di detenzione, delega o titolarità effettiva | Distinguere proprietà, diritto reale, disponibilità e controllo sostanziale |
| 3–4 | Codice dell’investimento e Stato estero | Usare le tabelle del modello dell’anno; per cripto lo Stato può non essere richiesto |
| 5–6 | Quota di possesso e criterio di valorizzazione | Non ridurre direttamente il valore in caso di cointestazione |
| 7–9 | Valore iniziale, finale o medio e massimo previsto nei casi indicati | Separare valore di mercato, giacenza media e massimo annuo |
| 10–12 | Giorni IVAFE o cripto, mesi IVIE e credito patrimoniale estero | Compilare solo le caselle pertinenti e documentare il credito |
| 14 | Quadro reddituale collegato o attività infruttifera | Verificare RM, RT, RL o redditi futuri |
| 15–17 | Partecipazione e identificativo in caso di titolare effettivo | Ricostruire la catena di controllo |
| 16 | Solo monitoraggio | Barrare quando non si liquidano IVIE, IVAFE o imposta cripto |
| 18–20 | Altri soggetti obbligati | Indicare i cointestatari secondo le istruzioni |
| 21 | Prodotti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato | Verificare la classificazione per l’anno |
| 29, 31 e 33 | IVAFE, IVIE e imposta sul valore delle cripto-attività | Non applicare la stessa aliquota a beni differenti |
Le colonne non pertinenti devono restare coerentemente vuote. Copiare un rigo dell’anno precedente senza verificare tipo di attività, Stato, giorni e quadro reddituale è una delle fonti più comuni di errore.
Tre esempi pratici
Conto con media bassa e picco superiore a 15.000 euro
Un conto ha giacenza media di 4.000 euro e raggiunge 18.000 euro per alcuni giorni. L’IVAFE fissa non è dovuta perché la media non supera 5.000 euro, ma il massimo supera 15.000 euro: il rapporto entra nel monitoraggio. Se non sono dovute imposte patrimoniali, si utilizza l’indicazione di solo monitoraggio; gli eventuali interessi vanno valutati separatamente.
Conto con media superiore a 5.000 euro e massimo sotto 15.000
Un conto ha giacenza media di 6.000 euro e massimo di 10.000. L’esonero dal monitoraggio sarebbe applicabile, ma l’IVAFE è dovuta: il quadro va compilato per liquidare l’imposta e non si barra la casella riservata al solo monitoraggio.
Portafoglio ETF presso broker estero
Il contribuente possiede per tutto l’anno ETF quotati per 40.000 euro all’inizio e 46.000 euro al 31 dicembre. Non opera la soglia dei conti. Si utilizzano codice dell’attività e Stato corretti, valori iniziale e finale, quota, giorni e IVAFE; eventuali distribuzioni o vendite vengono poi collegate ai quadri reddituali appropriati.
Quadro RW e redditi esteri
Il monitoraggio non assorbe la tassazione dei redditi. Un conto può produrre interessi, un’azione dividendi, un ETF distribuzioni o differenze positive e un derivato redditi diversi. La colonna 14 aiuta a mantenere il raccordo ma non sostituisce i calcoli negli altri quadri.
Per esempio, la tassazione dei dividendi esteri richiede di considerare ritenute, Convenzioni e credito d’imposta. Il valore della partecipazione dichiarato in RW risponde invece alla funzione di monitoraggio e all’eventuale imposta patrimoniale.
Si può usare il quadro W del 730?
Sì. Il modello 730 contiene il quadro W per comunicare investimenti e attività estere e determinare IVAFE, IVIE e imposta sulle cripto-attività. Le istruzioni 730/2026 rinviano ai criteri del quadro RW del modello Redditi PF per i dati da inserire.
Chi è esonerato dalla dichiarazione ordinaria ma deve assolvere il monitoraggio non può ignorare l’adempimento. Le istruzioni Redditi PF 2026 prevedono la presentazione del frontespizio con il quadro RW, oppure l’utilizzo del quadro W del 730 quando quel modello è applicabile, entro i rispettivi termini.
Errori, correzioni e sanzioni
L’articolo 5 del decreto-legge 167/1990 prevede, per la violazione dell’obbligo di monitoraggio, una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati. Per attività detenute in determinati Stati o territori a regime fiscale privilegiato la misura indicata dalla norma va dal 6% al 30%. Se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dal termine, la disposizione stabilisce la sanzione di 258 euro.
Questi valori non consentono di calcolare automaticamente quanto versare. Dichiarazione omessa, rigo incompleto, imposta non pagata e reddito estero non dichiarato sono violazioni differenti; ravvedimento, riduzioni e termini dipendono dai fatti e dalla data della regolarizzazione. Prima di inviare una correzione è necessario ricostruire tutte le componenti coinvolte.
Un errore individuato non va semplicemente corretto nel file di lavoro: occorre verificare quale dichiarazione correttiva o integrativa sia consentita, ricalcolare imposte e interessi e utilizzare i codici appropriati. Nei casi internazionali è prudente rivolgersi a un professionista.
Documenti da preparare
- elenco di tutti i rapporti esteri aperti, chiusi o trasferiti nell’anno;
- contratti con banche, broker, assicurazioni e gestori;
- rendiconti iniziali e finali e contabili delle operazioni;
- giacenza media e valore massimo di depositi e conti;
- data e valore di acquisti, vendite, rimborsi e trasferimenti;
- percentuali di possesso, deleghe e dati dei cointestatari;
- documenti sulla titolarità effettiva e catena partecipativa;
- valuta originaria, cambio utilizzato e controvalore in euro;
- prospetto analitico delle posizioni aggregate;
- redditi prodotti e imposte estere eventualmente subite;
- eventuali imposte patrimoniali definitive pagate all’estero;
- copia della dichiarazione e delle ricevute di invio.
Checklist prima dell’invio
- Confermare la residenza fiscale del periodo.
- Ricostruire attività detenute anche solo per una parte dell’anno.
- Separare conti, titoli, immobili e cripto-attività.
- Applicare la soglia di 15.000 euro soltanto ai conti e per il solo monitoraggio.
- Verificare separatamente la soglia IVAFE sulla giacenza media.
- Controllare Stato, codice investimento e criterio di valore.
- Indicare intero valore e quota nelle cointestazioni.
- Verificare delega e titolarità effettiva.
- Convertire ogni importo con il cambio fiscalmente pertinente.
- Documentare le aggregazioni e il criterio LIFO.
- Raccordare il bene ai quadri RM, RT o RL quando necessario.
- Distinguere solo monitoraggio e liquidazione delle imposte.
- Verificare se usare RW Redditi o W del 730.
- Conservare prospetti e fonti dei dati dichiarati.
Domande frequenti
Il quadro RW va compilato anche senza redditi?
Sì. Gli investimenti e le attività finanziarie estere rilevano per la detenzione, indipendentemente dalla produzione effettiva di redditi nel periodo.
Un conto sotto 15.000 euro non va mai dichiarato?
No. La soglia riguarda il solo monitoraggio. Se è dovuta l’IVAFE, il quadro va compilato anche con un massimo inferiore.
La soglia di 15.000 euro vale per ETF e azioni?
No. È prevista per depositi e conti correnti bancari esteri, non come franchigia generale sugli investimenti.
Un conto chiuso a metà anno va nel quadro?
Sì, quando ricorrono i presupposti. Si riportano i dati relativi al periodo effettivo di detenzione.
Se non vendo gli ETF devo dichiararli?
Sì. Il monitoraggio riguarda il possesso e non dipende dalla realizzazione di una plusvalenza.
Nel conto cointestato indico solo la mia metà?
Le istruzioni richiedono a ogni intestatario di indicare l’intero valore e la propria percentuale di possesso negli appositi campi.
Una delega sul conto crea sempre l’obbligo?
La disponibilità o movimentazione può essere rilevante, ma va distinta dalla mera delega operativa esercitata per conto dell’intestatario.
Il report del broker estero basta?
No. È un supporto da confrontare con rendiconti, contabili, cambi, classificazione degli strumenti e istruzioni italiane.
Il quadro RW tassa anche i redditi?
No. Monitora il patrimonio e liquida le imposte sul valore; interessi, dividendi e plusvalenze possono richiedere altri quadri.
Posso usare il 730?
Sì, quando il 730 è il modello utilizzabile. Le attività estere e le relative imposte vengono gestite nel quadro W.
Che cosa succede se dimentico il quadro?
Sono previste sanzioni specifiche e possono aggiungersi quelle per imposte o redditi omessi. La regolarizzazione deve essere calcolata sul caso concreto.
Fonti normative e istituzionali
- Agenzia delle Entrate, quadro RW Redditi PF 2026: soggetti, finalità, soglia dei conti e collegamento alle istruzioni ufficiali.
- Agenzia delle Entrate, Redditi PF 2026, Fascicolo 2: attività rilevanti, esoneri, valorizzazione, colonne, aggregazione e imposte.
- Agenzia delle Entrate, Redditi PF 2026, Fascicolo 1: composizione del modello e presentazione del quadro anche nei casi di esonero dalla dichiarazione ordinaria.
- Normattiva, decreto-legge 167/1990, articolo 4: obbligo di dichiarazione, titolare effettivo ed esoneri dal monitoraggio.
- Normattiva, decreto-legge 167/1990, articolo 5: sanzioni per le violazioni degli obblighi dichiarativi.
- Normattiva, D.Lgs. 231/2007, articolo 20: criteri per individuare il titolare effettivo di soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Agenzia delle Entrate, quadro W del 730/2026: monitoraggio e liquidazione di IVAFE, IVIE e imposta sulle cripto-attività nel 730.
Contenuto aggiornato al 4 settembre 2026. Modelli, cambi, termini, interpretazioni e classificazione delle attività possono cambiare. La guida è informativa e non sostituisce l’esame della posizione da parte di un commercialista o professionista abilitato.
