Più IRAP per alcune imprese del comparto energetico, con il divieto di trasferire il maggior prelievo sui clienti. L’articolo 21 del Ddl Bilancio 2027 abbina un incremento delle aliquote a una clausola che riguarda prezzi, tariffe e altri corrispettivi.
Proposta, non legge approvata. Il Ddl Bilancio 2027 deve ancora essere approvato dal Parlamento e può essere modificato durante l’esame. Le misure descritte non sono, per questo solo annuncio, già in vigore.
Consulta o scarica il testo integrale della proposta (PDF, 175 pagine, circa 14 MB). Copia del documento pubblicato da Edilportale, conservata senza modifiche.
Il Governo indica le maggiori entrate dal settore energia tra le coperture della manovra. Il dettaglio della proposta, ancora soggetta all’esame parlamentare, richiede però due verifiche distinte: quali imprese sarebbero interessate e quali condotte verrebbero vietate.
Gli aumenti proposti nel triennio
Il Ddl identifica i soggetti attraverso le attività svolte in via prevalente e i codici ATECO dell’allegato 2. Per questi soggetti propone un aumento dell’aliquota IRAP di cinque punti percentuali per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026.
Per il periodo successivo e quello seguente l’incremento scenderebbe a tre punti. Per un’impresa con esercizio coincidente con l’anno solare, la sequenza sarebbe quindi di cinque punti nel 2027 e tre punti nel 2028 e nel 2029.
Si parla di punti percentuali aggiuntivi all’aliquota rilevante, non di un aumento del 5% della bolletta e neppure di cinque punti da applicare ai ricavi di qualsiasi società collegata all’energia.
Chi rientrerebbe dipende dall’attività prevalente
Il rinvio all’allegato ATECO impedisce di leggere la misura come una tassa uguale per tutte le imprese che consumano, producono o utilizzano energia. La presenza di un impianto o di un costo energetico elevato non è sufficiente a dimostrare l’inclusione.
La proposta disciplina anche il coordinamento con un incremento previsto da una precedente disposizione e il calcolo degli acconti. Per un bilancio aziendale occorre quindi ricostruire la posizione completa, evitando di sommare automaticamente ogni aumento letto in provvedimenti diversi.
Il divieto riguarda anche commissioni e altri oneri
Il quarto comma vieta ai soggetti destinatari di trasferire, direttamente o indirettamente, il maggior carico fiscale sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e servizi forniti alla clientela. Il testo richiama anche l’incremento di commissioni e altri oneri.
La finalità espressa è impedire che il contributo richiesto al settore venga scaricato sul cliente attraverso forme diverse. Non è però una promessa che qualsiasi prezzo dell’energia rimarrà invariato: la clausola riguarda la traslazione di questo specifico maggior carico fiscale.
Che cosa significa per clienti e investitori
Un cliente dovrebbe distinguere il contenuto della norma proposta dall’andamento effettivo del proprio contratto. Per attribuire un rincaro alla nuova imposta servirebbero elementi concreti, non il semplice fatto che un prezzo sia cambiato.
Un investitore, invece, dovrà valutare l’eventuale impatto sui conti della singola società, considerando il suo perimetro, la base imponibile e le comunicazioni dell’emittente. Oggi il dato verificato è la struttura del prelievo proposto, non una riduzione degli utili già quantificata per ogni gruppo.
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