I PIR, Piani individuali di risparmio a lungo termine, permettono di investire beneficiando, a determinate condizioni, di un’esenzione sui redditi finanziari. La parola decisiva è “condizioni”: servono un rapporto correttamente costituito, investimenti ammissibili, limiti rispettati e almeno cinque anni di detenzione. Non sono conti deposito e non garantiscono un rendimento.
Questa guida spiega come distinguere PIR ordinari e alternativi, leggere il vincolo temporale e confrontare il vantaggio fiscale con le commissioni. Gli importi degli esempi sono inventati a scopo didattico, non quotazioni o risultati di prodotti commerciali. La normativa è stata verificata il 3 ottobre 2026; per decisioni individuali occorre valutare anche documentazione contrattuale e situazione personale.
PIR: cosa sono e che cosa significa “contenitore fiscale”
Un PIR è un insieme di investimenti inseriti in un rapporto soggetto a regole fiscali specifiche. Il beneficio riguarda determinati redditi finanziari, non il denaro versato in quanto tale. La sua funzione è indirizzare risparmio verso imprese italiane o europee radicate in Italia, mantenendo l’investimento nel tempo.
È utile separare tre livelli: il regime fiscale, che stabilisce l’agevolazione; il prodotto, per esempio un fondo o un contratto assicurativo; gli investimenti sottostanti, che determinano gran parte del rischio. Due prodotti con la stessa etichetta PIR possono quindi avere costi, esposizione azionaria e possibilità di uscita molto differenti. La scheda educativa della Banca d’Italia sui PIR aiuta a inquadrare il contenitore e richiama l’attenzione sui costi.
Non bisogna ragionare come se “PIR” identificasse un singolo titolo o un unico mercato. Prima si comprende che cosa si compra; poi si valuta se l’incentivo migliora il risultato netto. Invertire questo ordine significa scegliere una destinazione finanziaria soltanto perché è fiscalmente agevolata.
Chi può aprire un PIR e quali redditi possono essere esenti
Per il risparmiatore privato il riferimento è alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, con investimenti detenuti fuori dall’esercizio di un’impresa commerciale. Il regime comprende i redditi di capitale e alcuni redditi diversi finanziari individuati dalla legge, con esclusioni: non rende esente qualsiasi reddito di qualsiasi partecipazione. La disciplina è nel comma 100 dell’articolo 1 della legge 232/2016, testo vigente.
In concreto si parla, entro le condizioni previste, di interessi, dividendi e plusvalenze. L’esenzione non consiste in una deduzione dal reddito IRPEF dei versamenti, né in una detrazione percentuale sulla somma investita. Un apporto di 10.000 euro non genera, soltanto perché entra in un PIR, un rimborso della dichiarazione dei redditi.
Per minorenni, trasferimenti di residenza o situazioni familiari particolari, è importante verificare con l’intermediario intestazione, rappresentanza e requisiti fiscali. Non si può sostituire la residenza fiscale con la cittadinanza: essere italiani non risolve da solo l’accesso al beneficio. Le regole previste per casse previdenziali e fondi pensione costituiscono un ambito distinto da quello della presente guida per persone fisiche.
Quanto si può investire: PIR ordinari e alternativi a confronto
Per i PIR ordinari il tetto è 40.000 euro per anno solare e 200.000 euro complessivi. Per quelli alternativi è 300.000 euro annui e 1.500.000 euro complessivi. Gli importi risultano dal comma 101 vigente della legge 232/2016. Non sono obiettivi da raggiungere: il versamento sostenibile può essere molto inferiore.
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| Aspetto | PIR ordinario | PIR alternativo |
|---|---|---|
| Limite annuo | 40.000 euro per anno solare | 300.000 euro per anno solare |
| Limite complessivo | 200.000 euro | 1.500.000 euro |
| Investimenti qualificati | Quota almeno del 70%, con vincoli a favore di imprese fuori dagli indici maggiori | Quota almeno del 70% destinata alle imprese ammissibili fuori da FTSE MIB e FTSE Mid Cap; possibili anche prestiti e crediti |
| Concentrazione | Limite ordinario del 10% per emittente, controparte o gruppo, secondo la disciplina | Limite elevato al 20%, secondo la disciplina specifica |
| Più piani | Ammessi presso lo stesso intermediario o la stessa impresa assicurativa, senza moltiplicare i tetti | Più piani possibili, anche presso operatori diversi; tetti aggregati invariati |
| Durata fiscale | Almeno cinque anni per gli investimenti interessati | Almeno cinque anni per gli investimenti interessati |
La tabella riassume requisiti fiscali, non un confronto fra prodotti equivalenti. Un limite più alto non rende un investimento più conveniente; una maggiore flessibilità del contenitore non assicura liquidità o protezione. I dettagli sulla composizione e sulla concentrazione dei PIR alternativi sono trattati nella circolare 19/E del 29 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione anche al minimo richiesto dal distributore: una soglia commerciale di ingresso non va trasformata in un minimo valido per tutti i PIR. Analogamente, non è necessario effettuare il versamento massimo ogni anno. La disponibilità finanziaria e gli obiettivi personali vengono prima del plafond.
Si possono avere più PIR? La regola aggiornata dal dicembre 2023
Scrivere che ogni persona può avere sempre e soltanto un PIR è una semplificazione ormai insufficiente. Dal 17 dicembre 2023 il comma 112, modificato dal decreto-legge 145/2023, permette più PIR ordinari presso lo stesso intermediario o la stessa impresa di assicurazione, mantenendo i limiti annuali e complessivi. Non permette invece di replicare liberamente PIR ordinari presso operatori diversi.
Per i PIR alternativi si possono detenere più piani, ma i tetti restano complessivi per il titolare. Ordinari e alternativi possono coesistere: ciò non significa che si possa utilizzare il plafond di un regime per superare quello dell’altro. Nessun piano può avere più di un titolare.
Esempio: distribuire 35.000 euro tra due PIR ordinari dello stesso operatore non crea due distinti plafond da 40.000 euro. Anche se i contratti hanno nomi differenti, il controllo riguarda la somma degli apporti rilevanti. Prima di aprire un secondo rapporto serve quindi un riepilogo di quanto è già stato destinato ai piani, non soltanto del loro valore di mercato attuale.
Come vengono investiti i soldi: la quota del 70% e le imprese minori
Per i nuovi PIR ordinari costituiti dal 2020, la quota qualificata è almeno il 70% del piano. All’interno di tale quota almeno il 25% riguarda imprese fuori dal FTSE MIB e almeno un ulteriore 5% imprese fuori sia dal FTSE MIB sia dal FTSE Mid Cap, o dagli indici equivalenti. I vincoli vanno rispettati per almeno due terzi dell’anno. La ricostruzione normativa è nei paragrafi 1.4 e 1.5 della circolare 19/E citata sopra.
Un esempio puramente aritmetico chiarisce le percentuali: su un piano di 10.000 euro, una quota qualificata minima di 7.000 euro corrisponde a 1.750 euro per il primo requisito del 25% e 350 euro per l’ulteriore requisito del 5%. Non bisogna calcolare entrambi sul totale del piano, né trattare il 5% come una percentuale del 25%. Questa scomposizione serve a capire la regola: non è una proposta di portafoglio da replicare.
Il limite ordinario di concentrazione del 10% considera anche controparte e società appartenenti al medesimo gruppo, non soltanto un nome presente nell’elenco titoli. Il riferimento autonomo è il comma 103 della legge 232/2016. Dieci posizioni non sono necessariamente dieci rischi indipendenti.
I PIR alternativi possono includere investimenti non quotati, prestiti e crediti verso le imprese ammissibili. “Alternativo” non significa automaticamente più remunerativo: il problema pratico può essere proprio trovare un compratore o ottenere il rimborso quando serve. Occorre leggere durata, richiami di capitale ed eventuali finestre di uscita del veicolo.
Per i piani più vecchi, le etichette PIR 1.0, 2.0 e 3.0 descrivono generazioni normative. Non sono classifiche di qualità. Non si devono applicare indiscriminatamente le regole di composizione dei nuovi piani a tutti i rapporti storici: la data di costituzione e il regime applicato devono risultare dalla documentazione.
I cinque anni decorrono dal piano o da ogni investimento?
Il compleanno del conto non basta. Il periodo minimo va verificato rispetto all’acquisto o alla sottoscrizione dello strumento interessato; nei contratti assicurativi rileva ciascun premio. Quando il PIR contiene un fondo conforme, il controllo temporale riguarda le quote detenute dal risparmiatore, non ogni compravendita che il gestore effettua nel fondo. Questi aspetti sono spiegati nel paragrafo 8 della circolare 3/E del 26 febbraio 2018.
Immaginiamo tre sottoscrizioni annuali effettuate alla medesima data del calendario. Nel semplice esempio seguente ogni lotto raggiunge separatamente cinque anni; non ci sono cessioni, rimborsi intermedi o altri eventi. Le date illustrate non rappresentano una previsione della normativa futura, ma il funzionamento del conteggio temporale.
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| Sottoscrizione illustrativa | Somma | Compimento dei cinque anni | Che cosa controllare |
|---|---|---|---|
| 10 ottobre 2026 | 3.000 euro | 10 ottobre 2031 | Data effettiva e identificazione del lotto |
| 10 ottobre 2027 | 3.000 euro | 10 ottobre 2032 | Non eredita automaticamente l’anzianità del primo apporto |
| 10 ottobre 2028 | 3.000 euro | 10 ottobre 2033 | Il quinto anno del piano non conclude il vincolo di questo lotto |
Un piano di accumulo rispetto a un investimento in un’unica soluzione cambia dunque anche il calendario delle verifiche. Un PAC distribuisce gli ingressi nel tempo: non trasforma tutte le rate in un investimento effettuato il primo giorno. Per prelievi parziali bisogna chiedere all’intermediario quali lotti vengano coinvolti e quale trattamento ne derivi.
La distinzione è importante quando si risparmia per una spesa con data precisa. Se servono tutti i soldi tra cinque anni, continuare a effettuare nuovi apporti fino alla vigilia della spesa può lasciare investimenti ancora privi del requisito temporale. La programmazione dei versamenti deve quindi dialogare con quella delle uscite.
Che cosa succede se si vende o si esce prima di cinque anni
La cessione anticipata può comportare la tassazione ordinaria dei redditi interessati e il recupero delle imposte non pagate, con interessi e senza le sanzioni previste per tale recupero. L’intermediario deve disporre delle somme necessarie. Il riferimento è il comma 106 vigente: non è corretto descrivere l’uscita come una semplice perdita dello sconto sui soli guadagni futuri.
Prima di chiedere un disinvestimento, conviene ottenere una simulazione che distingua valore liquidabile, commissioni di uscita, imposte recuperate, interessi e importo realmente accreditabile. Se un prodotto è in perdita, l’effetto economico dell’uscita non si comprende guardando soltanto il saldo contabile.
La regola dei 90 giorni non è un lasciapassare per ogni vendita
La norma distingue la cessione volontaria dal rimborso di uno strumento prima del quinquennio. Per quest’ultimo caso prevede il reinvestimento del controvalore entro novanta giorni in strumenti ammissibili. Il paragrafo 8.3 della circolare 3/E chiarisce la continuità del periodo di possesso nel caso disciplinato.
Per esempio, un titolo che scade prima dei cinque anni pone un problema diverso dalla decisione del risparmiatore di vendere per spendere il ricavato. Non bisogna presumere che qualunque vendita sia fiscalmente neutra se si compra altro entro novanta giorni. L’operazione va classificata prima di eseguirla, considerando anche come è costituito il PIR.
Nei fondi, inoltre, le operazioni del gestore sui titoli sottostanti non coincidono con il riscatto delle quote da parte del sottoscrittore. Confondere questi livelli porta a conclusioni sbagliate sul periodo minimo. Una spiegazione scritta dell’intermediario è più utile di una formula generica trovata in una brochure.
Trasferire il PIR a un altro intermediario fa ripartire il conteggio?
Il trasferimento del piano a un altro operatore abilitato non interrompe di per sé il computo dei cinque anni: lo dispone il comma 111 della legge 232/2016. Trasferire correttamente il rapporto, però, non è la stessa cosa che liquidarlo, incassare denaro sul conto e sottoscrivere un nuovo prodotto.
Prima del passaggio bisogna verificare che l’operatore ricevente accetti il piano e gli strumenti, che riceva la storia fiscale e che siano identificati i versamenti dei diversi anni. Vanno chiesti costi, tempi e trattamento di eventuali strumenti non trasferibili. Il principio fiscale non obbliga ogni distributore ad accettare ogni soluzione commerciale.
Una documentazione incompleta può rendere difficile dimostrare l’anzianità degli investimenti. Conservare contratto, rendiconti e riepiloghi degli apporti è quindi parte della gestione del PIR, non una formalità da affrontare soltanto al momento del rimborso.
Quanto costano i PIR e quali documenti leggere
Il confronto deve includere costi di ingresso, gestione, transazione, eventuali commissioni di performance, custodia o amministrazione, consulenza e uscita. Vanno considerati solo quelli effettivamente previsti, senza sommare due volte una voce già inclusa nel costo totale. Per ogni importo occorre chiedersi quando viene applicato e su quale base.
Per i prodotti soggetti alla disciplina PRIIPs, il KID riassume caratteristiche, rischio e costi per consentire un confronto informato. La Commissione europea spiega finalità e contenuto dei documenti informativi PRIIPs. Il KID va affiancato a prospetto, regolamento o condizioni contrattuali e all’informativa sui costi del servizio.
Una classe del fondo con commissioni diverse può cambiare sensibilmente il risultato, pur mantenendo un nome quasi identico. Verificare ISIN, classe, valuta e politica dei proventi evita di confrontare prodotti non coincidenti. Gli scenari del documento non vanno letti come rendimenti promessi; anche l’indicatore sintetico di rischio non sostituisce l’esame di liquidità e durata.
Il bollo resta distinto dall’esenzione sui redditi
L’agevolazione PIR non comporta un’esenzione generale da ogni imposta o onere. Le comunicazioni relative ai prodotti finanziari sono ordinariamente soggette al bollo del 2 per mille annuo, pari allo 0,2%, secondo la forma e la disciplina applicabile; per i prodotti assicurativi bisogna verificare le modalità specifiche. Il quadro è richiamato nella circolare 7/E del 2025 dell’Agenzia delle Entrate sul bollo dei prodotti assicurativi.
Su una base imponibile ipotetica e costante di 10.000 euro, lo 0,2% corrisponde a 20 euro annui. È solo un calcolo esemplificativo: valorizzazione, periodo rendicontato e modalità di addebito vanno verificati sul rapporto reale. Nella valutazione economica questa voce va tenuta separata dalla tassazione dei guadagni.
Quando conviene un PIR: confronto numerico fra costi ed esenzione
Non esiste una convenienza valida per tutti. Per isolare il peso delle commissioni, ipotizziamo 10.000 euro investiti per cinque anni, identico rendimento lordo costante del 5% annuo e costi annuali semplificati sottratti da quel rendimento. Nessun apporto successivo, nessuna distribuzione e nessun costo iniziale o finale. Il 5% non è una previsione.
Nel confronto ordinario supponiamo che il guadagno venga tassato una sola volta alla fine al 26%; nel caso PIR supponiamo che tutti i requisiti dell’esenzione siano soddisfatti. Il 26% non è l’aliquota di qualunque strumento finanziario: esistono regole differenti, per esempio per determinati titoli pubblici. La documentazione descrittiva PIR di UniCredit distingue il beneficio dall’ordinario trattamento fiscale.
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| Ipotesi | Costo annuo semplificato | Valore prima dell’imposta finale | Imposta sul guadagno | Valore finale netto |
|---|---|---|---|---|
| Investimento ordinario | 0,5% | 12.461,82 euro | 640,07 euro | 11.821,75 euro |
| PIR con requisiti rispettati | 1,5% | 11.876,86 euro | 0 euro | 11.876,86 euro |
| PIR con requisiti rispettati | 2,0% | 11.592,74 euro | 0 euro | 11.592,74 euro |
Il valore prima dell’imposta è calcolato come 10.000 × (1 + 5% − costo annuo)5. Nell’investimento ordinario l’imposta è il 26% della differenza positiva rispetto ai 10.000 euro iniziali. I risultati sono arrotondati ai centesimi dopo il calcolo.
Con un costo dell’1,5% il PIR supera di circa 55,12 euro l’alternativa dell’esempio; al 2% rimane indietro di circa 229,01 euro. È la dimostrazione aritmetica che una tassa azzerata non assicura il miglior esito netto. Un confronto commerciale reale richiede anche rischio comparabile, composizione, timing fiscale, distribuzioni e costi effettivi.
Il bollo è escluso dallo scenario per isolare due variabili, non perché il PIR ne sia esente. Se le basi imponibili o gli altri oneri differiscono, il risultato cambia. Un ETF globale e un fondo PIR concentrato sul mercato italiano non diventano equivalenti soltanto perché si assegna a entrambi lo stesso rendimento ipotetico.
Quali rischi restano anche dopo cinque anni
Restano rischio di mercato, rischio dell’emittente e concentrazione geografica. Nei veicoli con attività non quotate si aggiungono difficoltà di valorizzazione e liquidità. La Banca d’Italia evidenzia questi aspetti nella scheda citata inizialmente. La scadenza del requisito fiscale non elimina nessuno di questi rischi.
Il valore del prodotto può essere inferiore al capitale versato proprio nel giorno in cui maturano cinque anni. Una minusvalenza del 20% su 10.000 euro porta il valore a 8.000 euro: non pagare imposte su un guadagno inesistente non restituisce i 2.000 euro persi. È un esempio numerico, non una misura del rischio di un fondo specifico.
Per valutare la capacità di rischio e la tolleranza alle perdite occorre considerare entrate, riserva per emergenze e altre esposizioni. L’eventuale garanzia contrattuale di un particolare prodotto va verificata separatamente: non nasce dall’etichetta PIR. Anche un investimento obbligazionario può perdere valore o subire un mancato rimborso.
Un fondo aperto può consentire richieste di riscatto secondo il proprio regolamento; un fondo chiuso può avere una durata o finestre differenti. Il vincolo fiscale di cinque anni e la liquidabilità commerciale sono due domande diverse. Si può perdere il beneficio uscendo presto, oppure non poter uscire facilmente anche dopo aver rispettato il vincolo.
Minusvalenze, successione e proventi: i dettagli da non trascurare
Le perdite non diventano automaticamente un rimborso
Il comma 109 disciplina le minusvalenze e i differenziali negativi: possono rilevare contro redditi imponibili nelle condizioni previste; alla chiusura del piano la normativa consente il loro utilizzo in altri rapporti dello stesso titolare o in dichiarazione, entro i termini. Non significa che possano abbattere qualsiasi reddito, né che l’intermediario restituisca la perdita subita.
Per i PIR alternativi sono esistiti crediti d’imposta riferiti a specifici investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022. Non vanno presentati come un rimborso generale disponibile per nuove sottoscrizioni del 2026. Chi possiede investimenti storici deve verificare la disciplina del proprio caso, non applicare una percentuale letta in un articolo non datato.
Successione non è sinonimo di donazione
Il comma 114 prevede l’esenzione per il trasferimento a causa di morte degli strumenti detenuti nel piano. Il beneficio successorio non autorizza a dire che ogni donazione sia esente alle stesse condizioni. Donare, cedere e trasferire mortis causa sono operazioni differenti: la scelta richiede una verifica specifica.
Rendimenti e nuovi apporti non sono la stessa voce
Il tetto complessivo non coincide necessariamente con il valore del prodotto dopo guadagni o perdite. Un fondo che accumula internamente rendimenti può aumentare di valore senza un nuovo apporto del titolare. Proventi distribuiti e reinvestiti richiedono invece un controllo distinto, come chiarisce il paragrafo 4 della circolare 3/E. Non si deve presumere che qualsiasi reinvestimento sia irrilevante per il plafond.
PIR, PAC, ETF e PIP: come evitare gli equivoci più comuni
PIR identifica il regime; PAC descrive la modalità degli ingressi periodici; ETF è un tipo di fondo; PIP è un piano individuale pensionistico. Gli acronimi somigliano, ma rispondono a domande diverse. Un PIR può essere alimentato con versamenti periodici senza trasformarsi in un prodotto previdenziale.
Un fondo definito “PIR compliant” deve essere inserito nel corretto rapporto e posseduto rispettando i requisiti del titolare: il nome commerciale non basta per rendere esente una sottoscrizione ordinaria. Nel fai-da-te, inoltre, costruire una lista di titoli italiani non equivale a costituire formalmente un PIR conforme.
Il confronto con la previdenza va affrontato separatamente: finalità pensionistiche, accesso alle prestazioni e trattamento dei contributi seguono un’altra disciplina. Per orientarsi senza confondere incentivi differenti si può consultare la guida alle differenze tra detrazione e deduzione nella previdenza.
La checklist prima di sottoscrivere un PIR
- Identifica il prodotto. Nome completo, ISIN o riferimento del contratto, classe e regime ordinario o alternativo.
- Chiedi la conferma fiscale. Il rapporto deve essere costituito come PIR, non soltanto investito in un prodotto che potrebbe essere conforme.
- Ricostruisci gli apporti. Somme già destinate nell’anno e nel complesso, anche negli altri piani rilevanti.
- Controlla le uscite previste. Quando serviranno i soldi? Quali lotti avranno completato cinque anni?
- Leggi tutti i costi. Confronta documenti della medesima classe e chiedi importi in euro oltre alle percentuali.
- Verifica il rischio effettivo. Quota azionaria, imprese minori, geografia, liquidità e possibili perdite.
- Chiarisci i passaggi delicati. Trasferimenti, decesso, cambio di residenza, reinvestimenti e uscita anticipata.
- Conserva una traccia. Contratto, KID quando previsto, rendiconti e risposte scritte dell’intermediario.
Se non è possibile spiegare con parole proprie che cosa viene acquistato, quali spese si pagano e quando si può recuperare il denaro, il confronto non è ancora completo. Una convenienza fiscale potenziale non dovrebbe colmare queste lacune.
Riferimenti normativi: la verifica per il passaggio al 2027
I commi della legge 232/2016 richiamati in questa guida risultano vigenti fino al passaggio al nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, articolo 377 prevede l’applicazione del testo unico dal 1° gennaio 2027 e raccoglie la disciplina PIR negli articoli 209–211, con una sezione specifica sui piani costituiti dal 2020. Il riordino dei riferimenti non va confuso automaticamente con la scomparsa dell’agevolazione.
Questa pagina descrive le regole verificate per il 2026. Per operazioni dal 2027 occorre consultare il testo consolidato, comprese eventuali modifiche e disposizioni transitorie. Le scadenze pluriennali degli esempi illustrano il conteggio, non assicurano che ogni futura condizione fiscale rimanga invariata.
Fonti e metodo
Ricerca e verifica effettuate il 3 ottobre 2026. Le disposizioni vigenti sono state consultate nella banca dati ufficiale del Dipartimento delle Finanze, scaricando i testi dei singoli commi. Le circolari sono documenti dell’Agenzia delle Entrate ospitati su domini istituzionali; i loro riferimenti storici sono stati distinti dalle modifiche successive. La scheda della Banca d’Italia è usata per l’inquadramento e i rischi, non per sostituire la normativa aggiornata sulla pluralità dei piani.
- Legge 232/2016, articolo 1, comma 100: beneficiari e redditi interessati.
- Legge 232/2016, articolo 1, comma 101: costituzione e limiti ordinari e alternativi.
- Legge 232/2016, articolo 1, comma 103: limite ordinario di concentrazione.
- Legge 232/2016, articolo 1, comma 106: detenzione, cessione e rimborso anticipato.
- Legge 232/2016, articolo 1, comma 109: minusvalenze e differenziali negativi.
- Legge 232/2016, articolo 1, comma 111: trasferimento del piano.
- Legge 232/2016, articolo 1, comma 112, vigente dal 17 dicembre 2023: pluralità dei piani e intestazione.
- Legge 232/2016, articolo 1, comma 114: trasferimenti a causa di morte.
- Agenzia delle Entrate, circolare 3/E del 26 febbraio 2018: detenzione, proventi e reinvestimento in caso di rimborso; plafond storici non usati come limiti attuali.
- Agenzia delle Entrate, circolare 19/E del 29 dicembre 2021: generazioni normative, composizione e PIR alternativi; letta con le modifiche successive.
- Banca d’Italia, L’economia per tutti: Piani individuali di risparmio: inquadramento educativo, rischi e costi.
- Commissione europea: documenti informativi PRIIPs: finalità del KID.
- Agenzia delle Entrate, circolare 7/E del 2025: imposta di bollo sui prodotti assicurativi.
- UniCredit: documentazione sui Piani individuali di risparmio: riscontro operativo e distinzione del trattamento fiscale ordinario; non una raccomandazione commerciale.
- Decreto legislativo 117/2026, articolo 377 del Testo unico: decorrenza del riordino dal 2027.
- Decreto legislativo 117/2026, articolo 211 del Testo unico: piani costituiti dal 2020 nel riordino.
Le simulazioni sono elaborazioni originali BorsaMagazine: ipotesi, formule e arrotondamenti sono esplicitati. Non è stata stilata una classifica di banche o fondi e non vengono promessi rendimenti. Il contenuto ha finalità informative e non sostituisce una consulenza finanziaria, fiscale o legale personalizzata.

