Le criptovalute non si dichiarano tutte nello stesso modo e non basta guardare se si è ottenuto un guadagno. Per una persona fisica residente in Italia occorre separare almeno tre piani: il monitoraggio delle cripto-attività possedute, l’imposta sul loro valore e la tassazione di plusvalenze o altri proventi. I quadri cambiano anche in base al modello scelto: nel 730 si utilizzano principalmente i quadri W e T, mentre nel modello Redditi Persone Fisiche si incontrano i quadri RW e RT.
Questa guida fotografa le regole disponibili al 4 settembre 2026. La precisazione è importante: la dichiarazione presentata nel 2026 riguarda il periodo d’imposta 2025. Per i realizzi avvenuti nel 2025 l’aliquota è il 26% e la vecchia soglia di 2.000 euro non opera più. Il 33% riguarda invece, in via ordinaria, i redditi e proventi realizzati dal 1° gennaio 2026 e confluirà nella dichiarazione successiva. Confondere anno di dichiarazione e anno dell’operazione porta a calcoli sbagliati.
| Domanda | Risposta sintetica | Dove si dichiara |
|---|---|---|
| Ho detenuto crypto nel 2025 | Va verificato il monitoraggio e, se non è stato applicato il bollo, l’imposta sul valore | Quadro W del 730/2026 oppure RW di Redditi PF 2026 |
| Ho realizzato plusvalenze nel 2025 | Sono imponibili al 26%, senza la precedente franchigia di 2.000 euro | Quadro T del 730/2026 oppure sezione crypto del quadro RT |
| Ho solo spostato crypto tra due miei wallet | Il trasferimento, se non cambia titolare, normalmente non realizza una plusvalenza | Serve comunque una traccia documentale; restano da valutare monitoraggio e imposta sul valore |
| L’exchange ha applicato imposte o bollo | Non si deve pagare due volte, ma occorre leggere la certificazione e verificare quali obblighi siano stati assolti | Dipende dal regime e dai dati rilasciati dall’intermediario |
| Effettuo operazioni nel 2026 | L’aliquota ordinaria prevista è il 33%; esiste una specifica eccezione al 26% per determinati token di moneta elettronica in euro | Dichiarazione relativa al 2026, da presentare nel 2027 |
Questa è una guida informativa e non sostituisce l’analisi di un commercialista. DeFi, staking, mining, airdrop, NFT, attività d’impresa, successioni, donazioni e residenza fiscale possono richiedere una qualificazione specifica.
Prima distinzione: detenere non significa necessariamente aver guadagnato
Un contribuente può non avere venduto nulla e dover comunque indicare le cripto-attività ai fini del monitoraggio e dell’imposta sul valore. Al contrario, può avere realizzato un reddito imponibile nel corso dell’anno e non possedere più alcuna crypto al 31 dicembre. I due casi non si escludono: la dichiarazione deve ricostruire ciò che è stato detenuto durante il periodo d’imposta e ciò che è stato fiscalmente realizzato.
Per questo è utile dividere il lavoro in due dossier. Nel primo si raccolgono saldi, giorni di possesso, valori iniziali e finali, exchange e wallet. Nel secondo si ricostruiscono acquisti, cessioni, permute, pagamenti, ricompense e relativi costi. Un semplice screenshot del saldo finale non basta a descrivere un anno di operazioni.
Quali cripto-attività rientrano nelle regole fiscali
Il TUIR considera cripto-attività le rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente mediante tecnologia di registro distribuito o tecnologia analoga. La definizione è più ampia della parola “criptovaluta”: può comprendere token diversi dalle monete usate come mezzo di scambio. Non significa, però, che ogni oggetto digitale riceva automaticamente lo stesso trattamento. La funzione concreta del token, i diritti incorporati e il modo in cui è stato acquisito contano.
Bitcoin, token di pagamento, token utilizzati in protocolli decentralizzati e molte stablecoin possono rientrare nel perimetro, ma strumenti che rappresentano attività finanziarie già disciplinate altrove o token non fungibili con caratteristiche particolari vanno esaminati caso per caso. È una delle ragioni per cui un esportazione CSV non può sostituire interamente la qualificazione fiscale.
Per chi desidera ripassare il funzionamento dell’asset più conosciuto, è disponibile la nostra guida al Bitcoin. Qui, invece, l’attenzione resta sugli obblighi dichiarativi italiani.
Chi deve considerare il monitoraggio fiscale
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate includono le persone fisiche residenti in Italia che detengono cripto-attività attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi di archiviazione e conservazione. Il fatto che un wallet sia “personale”, che le chiavi siano custodite autonomamente o che una piattaforma abbia sede in Italia non consente da solo di concludere che il quadro non vada compilato.
Esistono ipotesi di esonero legate all’intervento di intermediari residenti e all’applicazione delle ritenute o imposte previste, ma devono essere verificate sulla base del rapporto concreto. Se l’operatore ha applicato l’imposta di bollo sulle cripto-attività o ha agito in regime amministrato, la documentazione annuale dovrebbe indicarlo. La scelta prudente è leggere la certificazione riga per riga, non dedurre il trattamento fiscale dalla sola nazionalità dell’app o dal suo dominio internet.
Wallet non custodial e self-custody
Con un wallet non custodial il contribuente controlla direttamente le chiavi. Ciò non elimina il monitoraggio; semmai aumenta l’importanza di conservare indirizzi pubblici, prove di titolarità, cronologia delle transazioni e criteri usati per valorizzare gli asset. La blockchain mostra movimenti tra indirizzi, ma non identifica automaticamente il proprietario e non spiega se un trasferimento sia una vendita, un pagamento o un semplice passaggio tra portafogli dello stesso soggetto.
730/2026 o Redditi PF 2026: quali quadri usare
Dal modello 730 è possibile gestire anche molte situazioni relative a investimenti esteri e cripto-attività. Il quadro W serve per monitoraggio, IVIE, IVAFE e imposta sul valore delle cripto-attività; il quadro T accoglie le plusvalenze di natura finanziaria, comprese le sezioni dedicate alle cripto-attività. Nel modello Redditi PF le funzioni corrispondenti sono svolte dal quadro RW e dal quadro RT.
Non è corretto scegliere il modello guardando soltanto alla presenza di crypto: occorre considerare l’intera posizione del contribuente e verificare che il 730 gestisca tutti i redditi e gli adempimenti necessari. Operazioni complesse, dati non riconciliati o fattispecie non rappresentabili possono rendere opportuno il modello Redditi e l’assistenza professionale.
| Finalità | Modello 730/2026 | Redditi PF 2026 | Periodo descritto |
|---|---|---|---|
| Monitoraggio e imposta sul valore | Quadro W | Quadro RW | Detenzione nel 2025 |
| Plusvalenze e minusvalenze crypto | Quadro T, sezione dedicata | Quadro RT, sezione V-A | Realizzi rilevanti nel 2025 |
| Rideterminazione al valore del 1° gennaio 2025 | Sezione prevista nelle istruzioni del quadro T | Sezione specifica del quadro RT | Opzione esercitata secondo la legge 207/2024 |
Come funziona il quadro W o RW
Il quadro patrimoniale non chiede semplicemente “quante crypto possiedi oggi”. Per Redditi PF 2026 le istruzioni richiedono di considerare anche le attività non più possedute alla fine dell’anno. Per le cripto-attività il codice dell’attività è 21; nelle istruzioni del quadro RW, l’indicazione del codice dello Stato estero non è richiesta per questa tipologia.
Tra i dati rilevanti rientrano il valore iniziale o al primo giorno di detenzione, il valore finale o al termine del periodo di possesso, la quota, i giorni di detenzione e l’eventuale credito per un’imposta patrimoniale definitiva pagata all’estero. Se durante l’anno si effettuano molte operazioni o si usano più piattaforme, l’aggregazione va costruita in modo coerente e verificabile.
Quale valore indicare
Le istruzioni 2026 indicano come riferimento il valore delle cripto-attività al termine dell’anno rilevato sulla piattaforma presso cui è avvenuto l’acquisto. Se non è disponibile, si può ricorrere a una piattaforma analoga o a siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato. In assenza del valore, si fa riferimento al costo di acquisto. Se l’attività è stata ceduta prima del 31 dicembre, si considera il valore al termine del periodo di detenzione.
Il criterio scelto deve essere replicabile. Conviene conservare il nome della fonte, data e ora della rilevazione, valuta di quotazione e cambio utilizzato. Per token poco liquidi, sospesi o presenti su mercati molto diversi, una stima automatica può essere poco attendibile e va documentata con particolare cura.
Imposta sul valore delle cripto-attività: aliquota dello 0,20%
Dal 1° gennaio 2024, in assenza dell’imposta di bollo applicata da un intermediario, i soggetti residenti devono considerare l’imposta sul valore delle cripto-attività. L’aliquota indicata dalle istruzioni è pari allo 0,20%, cioè al 2 per mille. L’importo è rapportato ai giorni di detenzione e alla quota di possesso; per una cointestazione non si attribuisce automaticamente l’intero valore a ciascun titolare.
La base imponibile segue i criteri di valorizzazione appena descritti. Dall’imposta può essere scomputato, entro il limite dell’importo dovuto in Italia, un credito corrispondente a un’eventuale imposta patrimoniale pagata definitivamente all’estero sulle stesse attività. Nel quadro RW l’imposta calcolata è esposta nella colonna 33 e quella dovuta nella colonna 34; il rigo RW8 riepiloga debito, crediti e acconti.
Attenzione a non confonderla con l’IVAFE: le istruzioni collocano gli adempimenti nello stesso quadro, ma per le crypto parlano di una specifica imposta sul valore. Se l’intermediario ha già applicato il bollo, occorre evitare una duplicazione e conservare il rendiconto che lo dimostra.
Plusvalenze crypto realizzate nel 2025: 26% senza soglia
Per le operazioni realizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività concorrono senza limite d’importo. La legge 207/2024 ha infatti eliminato, dal 2025, il riferimento ai 2.000 euro sia per le plusvalenze sia per la rilevanza delle minusvalenze. L’imposta sostitutiva applicabile ai realizzi 2025 è il 26%.
La regola precedente continua a essere utile soltanto per distinguere operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024. Le istruzioni del modello 2026 separano infatti cessioni antecedenti al 2025 e cessioni avvenute nel 2025. Non bisogna quindi applicare retroattivamente la nuova assenza di soglia a un anno precedente, né utilizzare la vecchia soglia per ignorare un guadagno del 2025.
Come si determina la plusvalenza
In termini essenziali, la plusvalenza è la differenza positiva tra il corrispettivo percepito — oppure il valore normale delle cripto-attività ricevute in una permuta fiscalmente rilevante — e il costo o valore di acquisto. Plusvalenze e minusvalenze della stessa categoria vengono sommate algebricamente. Le minusvalenze eccedenti possono essere riportate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dell’anno in cui sono state realizzate.
Il costo deve risultare da elementi certi e precisi; se non è documentato, la norma prevede che sia assunto pari a zero. È una conseguenza onerosa, perché l’intero corrispettivo può diventare la base di calcolo. Ricevute di acquisto, estratti dell’exchange, hash delle transazioni, bonifici, commissioni e riconciliazioni non sono burocrazia accessoria: servono a dimostrare il dato fiscale.
| Voce dell’esempio | Importo | Trattamento |
|---|---|---|
| Corrispettivo della cessione nel 2025 | 12.000 euro | Valore realizzato |
| Costo documentato attribuibile | 8.000 euro | Riduce il risultato |
| Plusvalenza | 4.000 euro | 12.000 − 8.000 |
| Imposta sostitutiva teorica al 26% | 1.040 euro | Prima di eventuali compensazioni o crediti applicabili |
L’esempio serve soltanto a mostrare il meccanismo. Nella realtà bisogna attribuire correttamente il costo alle unità cedute, considerare commissioni e movimenti, verificare eventuali minusvalenze e distinguere le operazioni fiscalmente irrilevanti.
Quali operazioni possono essere imponibili
La disciplina include i proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. In concreto, meritano attenzione la vendita contro euro o altra valuta, il pagamento di beni o servizi usando crypto, la conversione verso un asset con caratteristiche e funzioni differenti, il rimborso e le ricompense ottenute per la detenzione.
Staking, lending, liquidity pool, yield farming e protocolli DeFi non vanno riuniti sotto un’unica etichetta. Può cambiare la disponibilità dell’asset originario, possono nascere nuovi token o diritti e possono esserci più momenti economicamente rilevanti. Per ricostruire il trattamento servono i termini del protocollo e la sequenza on-chain, non soltanto il saldo finale.
Permuta tra cripto-attività
La legge esclude il realizzo quando la permuta avviene tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Questa formula non equivale a dire che ogni scambio crypto-to-crypto sia neutrale. Passare da un token di pagamento a un token che attribuisce diritti diversi, oppure entrare in un prodotto rappresentativo di una posizione DeFi, può richiedere una valutazione differente.
La neutralità della permuta non cancella la storia fiscale: il costo deve continuare a essere tracciato per il futuro. È quindi opportuno conservare quantità ceduta e ricevuta, data, valore di mercato, commissioni, coppia di scambio e motivazione della qualificazione adottata.
Trasferimenti tra wallet propri
Lo spostamento tra due indirizzi appartenenti allo stesso contribuente non è, di per sé, una cessione a un altro soggetto. Tuttavia, se l’exchange esporta il prelievo come “vendita” o il software non riconosce il wallet di destinazione, il calcolo può creare una falsa plusvalenza. Bisogna collegare le due gambe della transazione e dimostrare la continuità della titolarità, tenendo conto delle commissioni di rete.
Che cosa cambia per le operazioni effettuate nel 2026
La legge 207/2024 ha previsto, per plusvalenze e altri proventi realizzati dal 1° gennaio 2026, l’aliquota ordinaria del 33%. La legge 199/2025 ha poi introdotto una deroga mirata: resta il 26% per i redditi derivanti da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro che rispettano i requisiti indicati dalla norma.
Non basta che un token venga commercialmente chiamato “stablecoin euro”. Deve avere valore stabilmente ancorato all’euro e fondi di riserva detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Per questi token, la mera conversione euro-token e il rimborso in euro al valore nominale non realizzano plusvalenze o minusvalenze. Tutte le altre stablecoin non ottengono automaticamente la stessa eccezione.
Queste regole riguardano il periodo d’imposta 2026 e saranno rappresentate nella dichiarazione da presentare nel 2027. Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto legislativo 117/2026, organizza le disposizioni con applicazione dal 1° gennaio 2027: per eventi a cavallo tra gli anni è quindi opportuno verificare la norma vigente nel momento del realizzo.
| Anno dell’operazione | Aliquota | Soglia di 2.000 euro | Nota |
|---|---|---|---|
| Fino al 2024 | 26% | Rilevante secondo le regole allora vigenti | La dichiarazione 2026 distingue i realizzi anteriori al 2025 |
| 2025 | 26% | Eliminata | È l’anno dichiarato con 730/2026 o Redditi PF 2026 |
| Dal 2026 | 33% ordinario | Non prevista | 26% soltanto per gli specifici token di moneta elettronica in euro definiti dalla legge |
Regime amministrato e regime dichiarativo
Con il regime dichiarativo il contribuente ricostruisce e indica i redditi, versando l’imposta tramite dichiarazione. Nel regime amministrato un intermediario abilitato può calcolare e applicare l’imposta sostitutiva sulle operazioni gestite. La presenza di un intermediario italiano non prova da sola quale regime sia attivo: occorre verificare il contratto e la certificazione fiscale.
Anche quando l’intermediario ha assolto una parte degli adempimenti, possono restare fuori wallet personali, altri exchange, trasferimenti non riconciliati o attività DeFi. Un prospetto “tax report” fornito dalla piattaforma è un utile punto di partenza, ma va confrontato con i movimenti bancari e on-chain e con le regole italiane.
Documenti da conservare
Una buona dichiarazione nasce da un archivio costruito durante l’anno. Ricostruire anni di operazioni pochi giorni prima della scadenza espone a errori, soprattutto quando un exchange ha chiuso, modificato il formato degli export o cancellato parte della cronologia accessibile.
- estratti completi CSV o PDF di ogni exchange, non soltanto il riepilogo delle plusvalenze;
- ricevute di acquisto e vendita, bonifici, pagamenti con carta e prelievi;
- indirizzi dei wallet controllati e prove che collegano il contribuente agli indirizzi;
- hash delle transazioni e annotazione dei trasferimenti tra wallet propri;
- quantità, data, ora, controvalore in euro e fonte del prezzo utilizzata;
- commissioni di negoziazione, rete e custodia con relativo documento;
- rendiconti che attestano bollo, imposte sostitutive o regime applicato dall’intermediario;
- operazioni di staking, lending, airdrop, fork e DeFi descritte separatamente;
- criterio di calcolo adottato e file di riconciliazione tra saldi iniziali, movimenti e saldi finali.
È utile esportare i dati almeno una volta l’anno e conservarli in un formato aperto. Le sole schermate possono perdere informazioni; un file elaborato dal software fiscale senza il dataset originario rende difficile controllare gli errori.
Procedura pratica in otto passaggi
- Censisci i luoghi di detenzione. Elenca exchange, wallet custodial e non custodial, protocolli e account chiusi durante l’anno.
- Scarica i dati grezzi. Recupera operazioni, depositi, prelievi, premi, commissioni e rendiconti fiscali.
- Riconcilia i trasferimenti. Collega ogni uscita verso un wallet proprio con l’entrata corrispondente, evitando vendite fittizie.
- Attribuisci i valori in euro. Documenta prezzi e cambi alla data rilevante con un criterio coerente.
- Separa detenzione e realizzi. Prepara il prospetto per W/RW distinto da quello per T/RT.
- Classifica le operazioni. Distingui vendite, pagamenti, permute neutrali, proventi da detenzione e fattispecie complesse.
- Controlla ciò che ha fatto l’intermediario. Verifica bollo e imposte già applicati, senza duplicarli.
- Conserva il fascicolo di prova. Archivia dati originari, calcoli e motivazioni insieme alla dichiarazione inviata.
Errori frequenti da evitare
- Usare ancora la soglia di 2.000 euro per il 2025: è stata eliminata.
- Applicare il 33% nella dichiarazione 2026: i realizzi dichiarati quest’anno appartengono al 2025 e restano al 26%.
- Dichiarare soltanto se si è venduto: monitoraggio e imposta sul valore possono esistere anche senza plusvalenze.
- Considerare neutrale ogni scambio crypto-to-crypto: la legge richiede eguali caratteristiche e funzioni.
- Ignorare i wallet chiusi prima del 31 dicembre: il quadro riguarda anche attività detenute durante l’anno e poi dismesse.
- Usare costo zero perché manca un export: la norma attribuisce proprio costo zero in mancanza di elementi certi, con possibile aumento dell’imponibile; prima va tentato un recupero documentale completo.
- Fidarsi ciecamente del software: indirizzi non etichettati, wrapped token e bridge possono generare doppie cessioni o costi errati.
- Confondere imposta sul valore e imposta sulle plusvalenze: hanno presupposti e calcoli diversi.
Come correggere una dichiarazione omessa o errata
Se un’annualità precedente contiene omissioni nel monitoraggio, valori errati o redditi non dichiarati, non conviene copiare l’errore nell’anno successivo. Dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso possono consentire la regolarizzazione, ma sanzioni, termini e riduzioni dipendono dal tipo di violazione, dall’anno e dal momento in cui si interviene.
La procedura straordinaria di regolarizzazione introdotta nel 2023 aveva presupposti e finestre specifiche e non va presentata come una sanatoria sempre disponibile. Prima di versare importi occorre ricostruire annualità, valori, redditi e documenti e verificare la disciplina oggi applicabile con un professionista.
Domande frequenti
Devo dichiarare poche decine di euro in crypto?
Non esiste una franchigia generale che consenta di ignorare automaticamente piccole consistenze ai fini del monitoraggio. Dal 2025 è stata inoltre eliminata la soglia di 2.000 euro prevista per la rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze. Va comunque verificato se un intermediario residente abbia già assolto gli adempimenti applicabili.
Se non ho venduto, pago il 26%?
No: l’imposta del 26% colpisce il reddito fiscalmente realizzato nel 2025, non il semplice aumento di prezzo di una crypto ancora detenuta. Possono però restare il monitoraggio e l’imposta sul valore dello 0,20% quando dovuta.
Un pagamento in crypto è una cessione?
Usare crypto per acquistare un bene o servizio rappresenta un impiego dell’attività e può realizzare una differenza imponibile rispetto al costo documentato. Non è fiscalmente equivalente a spostare la stessa crypto tra due wallet propri.
Le minusvalenze crypto compensano guadagni su azioni o ETF?
La compensazione richiede di rispettare le categorie fiscali previste per ciascun reddito e le regole dell’anno interessato. Non bisogna presumere che ogni perdita finanziaria sia liberamente utilizzabile contro qualsiasi guadagno: il quadro RT mantiene sezioni e meccanismi distinti.
Che cosa succede se non conosco il costo di acquisto?
Il costo deve essere provato con elementi certi e precisi; in mancanza, viene assunto pari a zero. È quindi fondamentale recuperare estratti, bonifici e cronologia on-chain prima di completare il calcolo.
Le stablecoin sono tassate tutte al 26% dal 2026?
No. La deroga riguarda soltanto token di moneta elettronica denominati in euro con valore ancorato all’euro e riserve integralmente in attività in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Per le altre cripto-attività resta l’aliquota ordinaria del 33% prevista per i realizzi dal 2026.
In sintesi
Per dichiarare correttamente le criptovalute bisogna rispondere a quattro domande separate: che cosa è stato detenuto, per quanti giorni e con quale valore; quali imposte ha già applicato l’intermediario; quali operazioni hanno prodotto un realizzo; quale anno fiscale governa aliquota e soglia. Nel 730/2026 si utilizzano i quadri W e T, mentre in Redditi PF 2026 si usano RW e RT. I realizzi 2025 scontano il 26% senza la vecchia soglia di 2.000 euro; lo 0,20% sul valore segue una logica distinta; il 33% ordinario parte dalle operazioni 2026.
La parte più delicata non è copiare un totale nel modello, ma costruire una catena documentale che colleghi acquisti, wallet, scambi, valori e costi. Quando la catena è completa, la dichiarazione diventa controllabile. Quando mancano dati, anche un calcolo apparentemente preciso può essere fragile.
Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate – Quadro RW, Redditi PF 2026: monitoraggio, imposta sulle cripto-attività, criteri di valore e compilazione.
- Agenzia delle Entrate – Quadro RT, Redditi PF 2026: plusvalenze crypto 2025, eliminazione della soglia e riporto delle minusvalenze.
- Agenzia delle Entrate – Quadro W, modello 730/2026: monitoraggio e imposte patrimoniali nel 730.
- Agenzia delle Entrate – Quadro T, modello 730/2026: sezione per le plusvalenze da cripto-attività.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197: introduzione organica della disciplina fiscale delle cripto-attività.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 23-29: aliquote, eliminazione della soglia e rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 28: eccezione per token di moneta elettronica denominati in euro.
- Regolamento (UE) 2023/1114, MiCA: definizioni europee dei crypto-asset e dei token di moneta elettronica.
- Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117: nuovo testo unico delle imposte sui redditi, applicabile dal 1° gennaio 2027.
