La Guardia di Finanza di Milano ha operato un intervento senza precedenti, sequestrando oltre 779 milioni di euro alla società Airbnb Ireland Unlimited Company, nell’ambito di un’indagine per reati fiscali orchestrata dalla Procura di Milano.

Un contenzioso che apre nuovi scenari per il mercato degli affitti brevi e getta luce sull’evoluzione dell’interpretazione legislativa in materia fiscale.

La genesi del sequestro: interpretazioni legislative e responsabilità fiscale

La controversia trova le sue radici nell’interpretazione dell’articolo 4 del DL 50/2017, concernente l’obbligo per le piattaforme di affitti brevi di operare come sostituti d’imposta.

Art. 4
Regime fiscale delle locazioni brevi

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita’ di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
4. I soggetti che esercitano attivita’ di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita’ immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e’ punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione e’ ridotta alla meta’ se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei
dati.
5. Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i soggetti che esercitano attivita’ di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualita’ di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedono al relativo versamento con le modalita’ di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell’intermediario.
7. L’Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa ne’ del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalita’ di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l’intermediazione dei medesimi portali. 

Il nodo centrale è rappresentato dalla “cedolare secca” al 21%, che Airbnb ha omesso di versare, stando alle accuse, per un ammontare di quasi 780 milioni di euro relativi al periodo 2017-2021.

Il decreto in questione ha introdotto una semplificazione fiscale per i proprietari che affittano immobili a breve termine, permettendo loro di optare per un’imposta sostitutiva sui redditi derivanti da tali locazioni.

Airbnb, tuttavia, si è trovata nel mirino della magistratura per non aver assolto a questo obbligo, innescando una catena di eventi giudiziari che hanno portato a una sentenza della Corte di giustizia europea e, di recente, a un pronunciamento del Consiglio di Stato italiano.

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L’indagine della GdF: metodologia e scoperte

Gli investigatori del Nucleo tributario della GdF di Milano hanno condotto un’analisi approfondita, esaminando anni di operazioni finanziarie e flussi di pagamento. Le indagini, protrattesi tra il 2022 e il 2023, hanno evidenziato una mancata dichiarazione e versamento delle ritenute fiscali sui canoni di locazione breve incassati e successivamente trasferiti ai proprietari degli immobili.

Questa mossa giudiziaria non solo segna un precedente importante nella lotta all’evasione fiscale in Italia, ma potrebbe anche ridefinire le regole del gioco per tutti gli operatori del settore degli affitti brevi.

La stretta fiscale richiederà una maggiore trasparenza e un adempimento più rigoroso delle normative fiscali.

La posizione di Airbnb: difesa e strategie future

La reazione di Airbnb, espressa tramite una nota ufficiale, evidenzia sorpresa e amarezza, pur sottolineando la convinzione di operare in rispetto della legge.

“Airbnb Ireland ha in corso una discussione con l’Agenzia delle Entrate dal giugno 2023 per risolvere questa questione. Siamo sorpresi e amareggiati dall’azione annunciata dal procuratore della Repubblica lunedì. Siamo fiduciosi di aver agito nel pieno rispetto della legge e intendiamo esercitare i nostri diritti in merito alla vicenda”

La società, che dal giugno 2023 ha avviato un dialogo con l’Agenzia delle Entrate per risolvere la questione, si prepara ora a difendere la propria posizione, delineando una vicenda ancora tutta da scrivere.

Oltre al caso specifico, questo evento solleva questioni più ampie sull’economia digitale e su come le leggi fiscali dovrebbero adattarsi alle nuove forme di business. La decisione della magistratura italiana potrebbe fungere da campanello d’allarme per altre aziende che operano con modelli di business simili, evidenziando la necessità di una chiara conformità fiscale.

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Conclusioni

La vicenda di Airbnb in Italia segna un momento di svolta e potrebbe presagire un futuro in cui le aziende digitali dovranno prestare maggiore attenzione al rispetto delle normative fiscali. Una lezione per il settore che potrebbe portare a una maggiore equità e trasparenza nell’economia globale digitalizzata.