Plusvalenze da Cripto-attività: quando sono fiscalmente rilevanti?

Scritto da Redazione Online - 16/05/2025 - 437 visualizzazioni
Plusvalenze da Cripto-attività: quando sono fiscalmente rilevanti?

Negli ultimi anni il mondo delle cripto-attività è diventato sempre più centrale nel panorama economico e finanziario italiano. L’adozione crescente di valute virtuali, wallet decentralizzati e servizi di staking ha spinto imprese e investitori a porsi domande sempre più complesse sulla corretta interpretazione fiscale delle operazioni effettuate.

Tra i tanti dubbi, uno dei più ricorrenti riguarda la tassazione delle plusvalenze generate da operazioni su criptovalute e l’inquadramento delle attività in regime amministrato.

A fornire importanti chiarimenti è stata recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 135/2025, pubblicata su FiscoOggi, in cui viene trattato un interpello presentato da una PMI innovativa, iscritta al Registro degli Operatori in Valute Virtuali. L’azienda, attiva nel settore degli exchange e dei servizi di custodia crypto, ha posto diversi quesiti sull’applicazione del regime amministrato e sugli obblighi connessi ai trasferimenti di criptovalute da e verso wallet esterni.

Come vengono trattati fiscalmente i trasferimenti verso un wallet personale? E cosa succede se il cliente revoca l’opzione per il regime amministrato? L’Agenzia risponde in modo dettagliato, aprendo la strada a una maggiore chiarezza normativa in un ambito ancora in evoluzione.

Quesiti posti dalla società: tra wallet esterni e revoca del regime amministrato

L’interpello alla base della risposta n. 135/2025 prende origine dalla richiesta di chiarimenti avanzata da una PMI innovativa iscritta nel Registro degli Operatori in Valute Virtuali presso l’OAM.

L’azienda, attiva nel campo delle cripto-attività tramite una piattaforma di exchange che offre anche servizi di staking e wallet custodial, si appresta a introdurre per i suoi clienti la possibilità di optare per il regime di risparmio amministrato. In quest’ottica, la società ha posto all’Agenzia delle Entrate una serie di quesiti cruciali per determinare correttamente gli obblighi fiscali connessi.

La domanda posta dal contribuente è la seguente:

“Nel corso del 2025, intendiamo avviare per i nostri clienti la possibilità di optare per il regime amministrato relativamente alla tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività. A tal fine, chiediamo chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle plusvalenze nei seguenti casi:

  • trasferimento di cripto-valute verso un self custodial wallet del cliente;
  • trasferimento verso wallet di proprietà del cliente detenuto presso altro exchange;
  • revoca da parte del cliente dell’opzione per il regime amministrato;
  • ricezione di cripto-valute provenienti da wallet esterni, intestati ai clienti o a soggetti terzi.

Infine, si richiede di chiarire le modalità corrette per la determinazione del costo di acquisto delle cripto-valute.”

La società ha inoltre proposto una propria interpretazione: in assenza di documentazione certa sulla titolarità dei wallet esterni, i trasferimenti dovrebbero essere considerati cessioni a titolo oneroso fiscalmente rilevanti. Di conseguenza, essa intende richiedere una dichiarazione firmata o registrata in video-conferenza dai clienti per attestare la proprietà dei wallet.

Nel caso di revoca del regime amministrato, la società ritiene che non si realizzi alcuna plusvalenza o minusvalenza, e che l’obbligo di operare come sostituto d’imposta si mantenga fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Infine, sulla determinazione del valore d’acquisto, l’istante propone l’utilizzo del costo medio ponderato, indipendentemente dal valore di vendita delle cripto-attività.

La posizione dell’agenzia delle entrate: documentazione e regole più stringenti

Nel rispondere all’istanza, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il quadro normativo aggiornato a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) e dalla successiva legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che hanno definito con maggiore precisione la fiscalità applicabile alle cripto-attività.

In merito ai trasferimenti verso wallet esterni, l’Agenzia chiarisce che non è sufficiente una dichiarazione del cliente per evitare la rilevanza fiscale dell’operazione. La plusvalenza può essere esclusa solo se il contribuente fornisce documentazione oggettiva e certa che dimostri la titolarità del self custodial wallet o del wallet detenuto presso un altro exchange. In mancanza di tale documentazione, il trasferimento viene considerato fiscalmente rilevante, equiparato a una cessione a titolo oneroso verso terzi.

Sulla revoca del regime amministrato, l’Agenzia conferma che non si genera un evento fiscalmente rilevante, ma precisa che l’intermediario è tenuto a mantenere il ruolo di sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno in cui avviene la revoca. Inoltre, deve fornire al contribuente una certificazione con i valori di carico delle cripto-attività e l’indicazione delle eventuali minusvalenze da riportare nei periodi successivi, entro il limite dei quattro anni.

In relazione alla ricezione di cripto-attività da wallet esterni, la documentazione che attesti il valore di carico deve essere esibita dal contribuente e può consistere, ad esempio, in contabili bancarie o certificazioni rilasciate da altri intermediari. L’Agenzia esclude tassativamente la validità di dichiarazioni sostitutive rese dal cliente. In assenza di documenti idonei, il valore d’acquisto da considerare è pari a zero, rendendo quindi l’intera somma ricevuta potenzialmente imponibile come plusvalenza.

Infine, viene confermata l’impostazione secondo cui il valore di acquisto deve essere calcolato mediante il criterio del costo medio ponderato, in linea con quanto già previsto per altri strumenti finanziari.

Cosa cambia per operatori e clienti: obblighi, verifiche e documentazione

Le indicazioni contenute nella risposta n. 135/2025 assumono un rilievo concreto per tutti gli intermediari non finanziari, come gli operatori iscritti al Registro OAM, che intendono offrire ai propri clienti la possibilità di optare per il regime del risparmio amministrato. La posizione dell’Agenzia delle Entrate stabilisce un importante principio: la documentazione formale e verificabile è l’unico strumento che consente di distinguere tra trasferimenti fiscalmente irrilevanti (verso wallet propri) e cessioni a titolo oneroso (verso soggetti terzi).

In assenza di prove certe, la presunzione di cessione verso terzi diventa automatica, con conseguente applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. Questo obbliga gli operatori ad aggiornare le proprie procedure interne per acquisire in tempo utile le informazioni necessarie e per sospendere le operazioni qualora la documentazione non sia disponibile.

Anche per i clienti le novità non sono da poco. Oltre alla necessità di conservare con attenzione ogni documento utile a ricostruire il costo d’acquisto delle cripto-attività, il contribuente deve essere consapevole che una semplice autodichiarazione non è sufficiente per dimostrare il valore di carico. La mancata esibizione di prove documentali può portare alla tassazione dell’intera somma come plusvalenza, anche quando in realtà non vi sia alcun guadagno effettivo.

Infine, il criterio del costo medio ponderato impone una gestione contabile più rigorosa: ogni nuovo acquisto modifica il valore medio delle criptovalute in portafoglio, e ciò influisce direttamente sul calcolo delle imposte da versare.

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